Sanatoria edilizia: legittimato ogni soggetto interessato al conseguimento (Cons. Stato n. 2609 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia, l’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985, richiamato dall’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, legittima alla presentazione dell’istanza ogni soggetto interessato al conseguimento della sanatoria, cioè chi subirebbe un pregiudizio immediato e diretto dall’accertamento dell’abusività dell’opera. La legittimazione non richiede la proprietà del suolo o dell’immobile, essendo sufficiente la titolarità di un interesse qualificato connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta mediante l’infrastruttura. Il rischio di pregiudizio alle ragioni proprietarie è neutralizzato dalla necessità di un consenso del proprietario, anche implicito, desumibile dal suo comportamento concludente. L’eventuale falsità dichiarativa su un elemento non necessario ai fini della legittimità del titolo in sanatoria non giustifica l’annullamento d’ufficio, restando ferme le sanzioni del d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
Una società titolare di un complesso alberghiero, insieme alla proprietaria dell’immobile, chiede al Comune l’annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato a un’emittente radiofonica per un traliccio e un manufatto accessorio installati in area attigua alla struttura ricettiva. Secondo le istanti, l’emittente non era legittimata a presentare la domanda di condono, non disponendo di un titolo sulla disponibilità dell’area.
Il Comune respinge l’istanza, rilevando che la domanda di sanatoria può essere presentata da qualsiasi soggetto interessato e che non risultano dichiarazioni infedeli. Le società impugnano il diniego davanti al TAR Lazio, che dichiara il ricorso inammissibile per essere le censure coperte dal giudicato formatosi sulla legittimità del titolo. Propongono quindi appello, contestando la preclusione e la fondatezza del diniego di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio sceglie di non affrontare la questione dell’ammissibilità, ritenendola assorbita dal principio della ragione più liquida, espressamente invocato senza pregiudizio del diritto di difesa delle parti. Richiamando Cons. Stato, ad. pl., n. 5/2015, il Consiglio precisa che il criterio opera anche nel giudizio di appello, così da respingere i motivi nel merito.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La norma richiamata usa una formula particolarmente ampia, diretta a incentivare la presentazione delle istanze di sanatoria e idonea a comprendere tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio immediato e diretto dall’accertamento dell’abuso. Il collegamento tra interesse legittimante e pregiudizio sanzionatorio è valorizzato sulla scorta di Cons. Stato, sez. VI, n. 7061 del 2020 e di Cons. Stato, sez. VI, n. 9751 del 2024.
Il possibile ampliamento dei soggetti legittimati non compromette le ragioni proprietarie, perché la presentazione dell’istanza esige il consenso del proprietario, quantomeno implicito. Nella specie, l’emittente esercitava l’impianto in forza di una concessione di radiodiffusione sonora e il pregresso, pacifico esercizio dell’infrastruttura non è stato specificamente contestato. Solo la regolarizzazione del manufatto avrebbe consentito di proseguire l’attività autorizzata: da qui l’interesse qualificato alla domanda. Quanto al consenso, nessuno dei proprietari, nonostante il lungo tempo trascorso e il personale coinvolgimento nei giudizi, si è opposto alla sanatoria né ha contestato la legittimazione dell’istante: circostanze da cui si desume inequivocabilmente l’esistenza del consenso.
Il secondo motivo è parimenti infondato. L’istante non ha mai dichiarato di essere proprietaria del terreno, ma ha affermato di esercitare l’impianto per l’attività autorizzata e di essere avente titolo del sito tecnologico e proprietaria dell’infrastruttura. La circostanza che i procedimenti sanzionatori siano stati adottati verso altri soggetti non esclude l’esistenza di un diverso titolo, né prova la falsità delle dichiarazioni. In ogni caso, poiché la legittimazione sussisteva per il solo interesse qualificato, l’eventuale falsità su un elemento non necessario non potrebbe giustificare l’annullamento del titolo, ferme restando le sanzioni previste dal d.P.R. n. 445/2000. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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