Ottemperanza e giudicato: il dies a quo del risarcimento non si ridiscute (Cons. Stato n. 2603 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza è inammissibile la contestazione del dies a quo del risarcimento quando la sentenza da eseguire abbia già individuato tale data nella nomina del concorrente che precede in graduatoria, senza distinzione alcuna in ordine a eventuali rinunce: la questione attiene al dedotto e al deducibile ed è coperta dal giudicato. La liquidazione equitativa del danno da ritardata costituzione del rapporto, con abbattimento ai sensi dell’art. 1226 c.c., giustifica la determinazione della parte variabile della retribuzione nella misura minima, in assenza di effettiva prestazione dirigenziale. Permane invece l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla ricostruzione previdenziale e contributiva espressamente riconosciuta dal giudice e di specificare analiticamente, nel prospetto dei conteggi, la quota di capitale, quella di interessi e quella di rivalutazione. La penalità di mora non è dovuta quando l’amministrazione non sia rimasta inerte, ma abbia formulato una proposta pur parzialmente inadeguata.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Sezione con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrispondergli il risarcimento pari al 70% della retribuzione fissa dal momento della nomina virtuale fino al pensionamento, oltre interessi e rivalutazione, nonché alla ricostruzione contributiva e previdenziale o al suo equivalente economico. La sentenza imponeva all’amministrazione di formulare una proposta risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. entro novanta giorni.
Decorso inutilmente il termine, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. In pendenza del giudizio l’ufficio scolastico regionale ha formulato una proposta di € 62.000,00, comprensiva di rivalutazione e interessi. Il ricorrente ha reclamato ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., lamentando l’erronea individuazione del dies a quo, il calcolo al minimo della parte variabile, l’omessa considerazione del dato previdenziale e la mancata ripartizione tra capitale, interessi e rivalutazione, quantificando il dovuto in € 116.217,96 oltre oneri previdenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso. Quanto al dies a quo, la doglianza è inammissibile: la sentenza da ottemperare ha stabilito con chiarezza che la data virtuale di immissione in servizio coincide con quella di nomina del concorrente che precede in graduatoria, senza specificazioni e senza distinguere le modifiche di posizionamento dovute a rinunce. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non può essere riaperto in sede esecutiva.
Sul profilo previdenziale il ricorso è fondato. La ricostruzione previdenziale e contributiva è stata espressamente riconosciuta dal TAR Lazio e l’amministrazione competente dovrà provvedere.
Non è fondata la censura sulla parte variabile calcolata al minimo. Richiamando la sentenza n. 2294 del 20 marzo 2025, il Collegio ribadisce che, in ipotesi di ritardata costituzione del rapporto, il danno è liquidato in via equitativa tenendo conto che l’interessato non ha svolto attività in favore dell’amministrazione, ciò che giustifica il significativo abbattimento ex art. 1226 c.c.. In assenza di effettiva prestazione, la parametrazione della parte variabile alla fascia inferiore risponde al medesimo criterio. Resta fermo che il danno va liquidato secondo equità, a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c., nella misura del 70% della retribuzione fissa.
Il Collegio impone poi all’amministrazione di indicare con precisione, nel prospetto dei conteggi, la quota imputata a sorte capitale, quella a interessi e quella a rivalutazione. L’obbligazione risarcitoria ha natura di debito di valore: la somma va ragguagliata agli indici Istat ai valori correnti alla data della liquidazione, con interessi legali dalla decorrenza economica, computati non sul totale rivalutato ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Il Ministero deve dare integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni; la Sezione si riserva la nomina di un commissario ad acta. È respinta allo stato la domanda di penalità di mora, non essendo l’amministrazione rimasta inerte. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.
Nota della Redazione
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