Valutazione del curriculum e obbligo di motivazione nella chiamata dei professori (Cons. Stato n. 2662 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata di professore universitario ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, la commissione non può omettere di considerare, nella comparazione, il dato oggettivo della già conseguita qualificazione di docente di prima fascia di un candidato. Qualora la preferenza venga accordata a un candidato di qualificazione inferiore, i verbali debbono dare conto degli aspetti di pregio idonei a compensare e superare tale superiore qualificazione. La motivazione non può essere integrata postuma con una relazione prodotta in giudizio. È inoltre illegittimo il giudizio collegiale che, senza alcuna motivazione, trasformi in senso migliorativo il giudizio individuale prevalente espresso dai commissari su un criterio di valutazione. Non è infine ammessa l’introduzione a sorpresa di un criterio di valutazione non previsto dalla lex specialis, quale il contingente temporale della prova orale, elevato a metro di giudizio in contrasto con l’ammessa presentazione mediante slide.
Il Fatto
L’Università ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. Alla selezione partecipano cinque candidati; la ricorrente, già professoressa ordinaria presso altro Ateneo, si colloca al secondo posto della graduatoria, mentre risulta vincitore un professore associato.
La candidata impugna gli esiti davanti al TAR Veneto, che respinge il ricorso. Propone quindi appello, deducendo l’omessa valutazione del percorso accademico complessivo, l’irragionevolezza dei giudizi, l’incoerenza tra valutazioni individuali e collegiali e la penalizzazione subita nella prova orale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del controinteressato. Quanto alla pretesa tardività della memoria conclusiva, depositata di sabato, richiama la regola sul calcolo dei termini a ritroso. Quanto all’asserita improcedibilità per mancata riproposizione della domanda di inefficacia del contratto, osserva che l’impugnazione del decreto di approvazione degli atti è condizione sufficiente, producendo l’annullamento un effetto caducante sugli atti successivi.
Nel merito, il Collegio dà rilievo al principio della ragione più liquida e affronta le censure ictu oculi fondate. Rileva che tutti i commissari hanno dato atto, nella sola descrizione del profilo, che la candidata era già professore di prima fascia dal 2019, senza poi tenerne conto nella valutazione. Tale profilo non poteva essere ignorato: la preferenza per altro candidato avrebbe richiesto la valorizzazione di aspetti idonei a compensare la superiore qualificazione. Poiché né i verbali né la sentenza motivano sul punto, la censura è fondata. Non può sopperirvi la relazione della commissione prodotta in giudizio, che costituisce inammissibile integrazione postuma della motivazione.
È parimenti fondata la censura di incoerenza del giudizio finale rispetto alle valutazioni individuali. Dagli incarichi istituzionali la candidata ha ottenuto giudizi individuali prevalentemente eccellenti, il controinteressato prevalentemente buoni; nel giudizio collegiale il prevalente “buono” è stato trasformato in “ottimo” senza motivazione. Il Collegio sottolinea che il giudizio finale non riflette una posizione di assoluta parità fra i candidati idonea a giustificare l’esito di preferenza.
Quanto alla prova orale, la sua strutturazione in quindici minuti non era prevista dal bando né dai criteri; il verbale autorizzava soltanto l’uso di slide, modalità che richiede tempo maggiore della mera esposizione. L’introduzione a sorpresa di un siffatto criterio ha vulnerato la candidata, costretta a sintetizzare la propria trattazione. Il Collegio accoglie quindi l’appello, annulla gli atti della procedura e impone la riedizione della valutazione, entro novanta giorni, ad opera di una commissione in diversa composizione; compensa le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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