Recupero dei TEE e modifica del progetto approvato: no all’affidamento (Cons. Stato n. 2663 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dei titoli di efficienza energetica erogati in eccesso, disposto dal GSE all’esito dell’attività di verifica e controllo, costituisce esercizio di un potere di controllo sulla congruenza tra incentivo erogato e risparmi effettivi e non di autotutela né di potestà sanzionatoria. Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato alla condizione legale del positivo esito del controllo, sicché il beneficiario non vanta alcun legittimo affidamento nella stabilità del titolo prima di tale esito, salvo il limite temporale dell’art. 56, comma 7, d.l. n. 76/2020. La rimozione irreversibile di una componente del progetto approvato integra modifica del progetto stesso e giustifica la rideterminazione dei titoli. Esclusa la natura sanzionatoria, non si configura violazione degli artt. 6 e 41 CEDU.

Il Fatto

Una ESCO presentava nel dicembre 2013 una proposta di progetto e programma di misura per un intervento di efficienza energetica presso uno stabilimento, consistente nell’installazione di una pompa di ricircolo dell’alluminio liquido e nella conversione dei bruciatori da aria/metano a ossigeno/metano. Approvata la proposta, la società otteneva il riconoscimento dei relativi Titoli di Efficienza Energetica sulla base delle richieste di verifica e certificazione a consuntivo.

Nel corso di un sopralluogo ispettivo del luglio 2017 il GSE accertava che la pompa non era semplicemente inutilizzata, come rappresentato dalla società, ma risultava non installata, essendo stata rimossa. Il Gestore disponeva quindi il recupero di n. 212 titoli erogati in eccesso e respingeva l’istanza di riesame. Il TAR Lazio rigettava ricorso e motivi aggiunti; le società proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, relativo a difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorietà. La proposta approvata configura un progetto unitario, comprendente pompa e sostituzione dei bruciatori, e le rendicontazioni successive hanno ad oggetto i risparmi di quel progetto. La rimozione definitiva della pompa ha modificato il progetto rispetto a quello assentito, e di tale modifica il GSE ha avuto conoscenza solo all’esito del sopralluogo.

La Corte distingue netto il mancato utilizzo della componente dalla sua rimozione: il primo non muta la conformazione dell’impianto, poiché la componente resta utilizzabile; la seconda produce una modifica irreversibile. Ne deriva la legittimità della correzione del coefficiente di durabilità e dell’esclusione della valutazione dei mancati consumi elettrici. Quanto alla dedotta contraddittorietà per l’accoglimento di una RVC successiva, il Collegio rileva che quella istruttoria ha tenuto conto degli esiti della verifica, riconoscendo i titoli effettivamente spettanti: nessuna contraddizione.

Il secondo motivo è parimenti infondato. L’art. 42, comma 3-bis, d.lgs. n. 28/2011 disciplina l’efficacia ex nunc dell’annullamento in caso di non rispondenza del progetto alla normativa vigente, evenienza qui non ricorrente: il GSE non ha annullato la RVC, ma ha operato il mero recupero dei titoli eccedenti. Il provvedimento rientra dunque nel potere di verifica e controllo previsto dall’art. 42, commi 1 e 3, d.lgs. n. 28/2011 e dall’art. 12 del d.m. 11 gennaio 2017, che si estende alla congruenza tra incentivo e risparmi.

Il Collegio nega poi che il beneficiario possa invocare un affidamento qualificato: il riconoscimento è subordinato al positivo esito del controllo, richiamando il paradigma dell’operatore prudente e accorto di matrice eurounitaria (Corte di giustizia 15 aprile 2021, C-798/18 e C-799/18). Nel caso concreto la rimozione discende da autonoma iniziativa della beneficiaria. Il potere di controllo non è assimilabile né all’autotutela né alla funzione sanzionatoria, con richiamo a Cons. Stato Sez. II n. 10335 del 2025, Ad. plen. n. 18/2020 e Corte cost. n. 51/2017: il recupero non è sanzione pecuniaria, ma conseguenza della natura indebita dell’erogazione.

Da ciò deriva l’infondatezza del terzo motivo, fondato sugli artt. 6 e 41 CEDU. La natura pubblica degli incentivi impone forme di controllo sulla effettiva destinazione delle risorse, in coerenza con le direttive europee in materia di energie rinnovabili. Il provvedimento è sorretto da motivazione articolata. L’appello è respinto, con reiezione dell’istanza istruttoria e compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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