Sindacabilità correzione quiz concorsuali solo per illogicità manifesta (TAR Lazio n. 10097 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle risposte ai quesiti di una prova concorsuale a quiz costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, erroneità o travisamento del fatto. Non è consentito al candidato di sostituire la propria interpretazione del quesito a quella dell’amministrazione, quando la soluzione prescelta dalla commissione risulti coerente con le regole della logica formale e con il testo del bando. La circostanza che il candidato abbia opzionato una risposta alternativa, pur plausibile, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’illegittimità della correzione, dovendo il sindacato del giudice limitarsi al riscontro di un vizio evidente della valutazione tecnica compiuta.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, nella quale aveva riportato un punteggio di 20,75, risultando inidonea. La ricorrente ha contestato la correzione di due quesiti, asserendo di aver fornito risposte corrette, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione. Con successivi motivi aggiunti, ha impugnato la graduatoria dei vincitori nella parte in cui non risultava inserita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato separatamente i due quesiti contestati. In relazione al primo quesito (n. 8), relativo a un sillogismo basato sulle caratteristiche dei blogger, la ricorrente aveva optato per la risposta per cui “Simone è un blogger”, mentre la commissione aveva ritenuto corretta la risposta per cui non è certo che Simone sia un blogger. Il TAR ha evidenziato che la soluzione prescelta dal candidato presuppone un nesso di implicazione bilaterale (“Tutti gli arroganti sono blogger”) che il quesito non contiene, poiché dalle premesse “tutti i blogger sono arroganti” e “Simone è arrogante” non è logicamente possibile dedurre che Simone sia un blogger.
Quanto al secondo quesito (n. 27), relativo al conteggio delle pagine di un’enciclopedia composta da 8 volumi di 600 pagine ciascuno, la candidata aveva scelto la risposta con il valore di 1.800 pagine, mentre la commissione aveva ritenuto corretta quella con 2.400 pagine. Sul punto, il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento, evidenziando come, partendo dalla disposizione dei volumi nella libreria con il dorso rivolto verso l’esterno, si conteggino tutte le pagine dei volumi dal quinto all’ottavo, per un totale di 2.400 pagine.
La Sezione ha pertanto concluso che le risposte ritenute corrette dalla commissione risultano le uniche possibili secondo i criteri di logica, non emergendo profili di manifesta erroneità o illogicità delle valutazioni impugnate. In assenza di tali vizi, il sindacato del giudice amministrativo sulla correzione dei quiz non può spingersi oltre, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione esaminatrice.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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