Cessazione della materia del contendere per satisfattività tardiva della PA (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 266 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto, nel corso del giudizio, l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente e le parti rassegnino sul punto conclusioni conformi. La satisfattività dell’attività amministrativa posta in essere dopo la proposizione del ricorso non elide il diritto del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, poiché la lesione si è materializzata solo a seguito del deposito e della notificazione del mezzo introduttivo. La condanna alle spese consegue quindi alla necessità del ricorso per ottenere la prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione a carico della Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato, ha presentato in data 28.02.2022 domanda all’INPS per ottenere gli assegni nucleo familiare con decorrenza dal 01.12.2021. L’Istituto non ha definito l’istanza; sollecitato, ha giustificato l’inerzia con l’elevato numero di domande in giacenza relative agli anni 2019 e 2020.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell’INPS al pagamento di euro 903,75, oltre ratei maturandi e interessi. Costituitasi in giudizio, l’INPS ha dedotto di aver concesso l’assegno e di aver previsto la corresponsione sulla rata di maggio 2024, quantificando la prestazione in euro 976,04, e ha chiesto un rinvio per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta preliminarmente la definizione del giudizio. Rileva che entrambe le parti hanno rassegnato conclusioni conformi sulla cessazione della materia del contendere, muovendo dal dato che la somma di euro 976,04, indicata nel lotto di lavorazione depositato dall’INPS, risulta effettivamente corrisposta all’interessato.
Il percorso argomentativo è lineare: ricorrono le condizioni per la declaratoria quando le parti convergono sull’integrale satisfattività dell’attività amministrativa rispetto agli interessi sottesi al rimedio processuale. La Corte ritiene pertanto che possa ritualmente addivenirsi alla cessazione della materia del contendere, esaurendosi l’interesse sostanziale che aveva giustificato il ricorso.
La seconda questione riguarda le spese di lite. Il Giudice osserva che la soddisfazione dell’interesse perseguito dal ricorrente si è materializzata solo a seguito del deposito e della notificazione del mezzo introduttivo. Ne trae la conseguenza che l’INPS va condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 250,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
La decisione, assunta in composizione monocratica, contiene nel dispositivo la declaratoria di cessazione e la condanna alle spese, con trasmissione alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Il principio valorizzato è dunque duplice: la cessazione della materia del contendere presuppone la piena satisfattività intervenuta in corso di causa e la conformità delle conclusioni; la condanna alle spese resta dovuta quando la prestazione sia stata riconosciuta solo per effetto dell’iniziativa giudiziale del creditore.
Nota della Redazione
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