Riscatto laurea dipendenti regionali contratto 2 e criterio regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 267 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di determinazione del contributo dovuto dai dipendenti della Regione Siciliana per il riscatto ai fini pensionistici del corso legale di studi universitari, trovano applicazione le disposizioni specificamente dettate dall’art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dall’art. 9 della L.R. n. 73/1979, e non i criteri previsti per i dipendenti statali dall’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. L’equiparazione agli impiegati civili dello Stato disposta dall’art. 10, comma 1, della L.R. n. 21/1986 concerne il trattamento di quiescenza e le prestazioni previdenziali, non la disciplina del riscatto, che integra una questione connessa al diritto a pensione ma non si esaurisce in essa. Il criterio regionale si applica anche ai dipendenti del c.d. contratto 2, non abrogato né derogato il combinato disposto delle leggi regionali richiamate. La mera denominazione “riscatto agevolato” contenuta nelle note istruttorie, priva di richiamo normativo, non integra acquiescenza all’operato dell’ente.

Il Fatto

Due dipendenti regionali, inquadrati nel c.d. contratto 2 e addetti a un Assessorato regionale, chiedevano il riscatto ai fini di quiescenza degli anni del corso di laurea, presentando istanze rispettivamente nel 2006 e nel 2022. Dopo una diffida e un ricorso amministrativo, il Fondo Pensioni Sicilia avviava il calcolo dell’onere e comunicava ai ricorrenti due importi nella modalità definita “agevolata”, con allegata dichiarazione di accettazione da restituire entro novanta giorni a pena di archiviazione.

I ricorrenti accettavano per non perdere l’attività svolta. Con decreti notificati nel novembre 2023 il contributo veniva determinato applicando il comma 5 quater dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997. Proponevano quindi ricorso alla Corte dei conti, chiedendo la rideterminazione secondo il combinato disposto dell’art. 77 della L.R. n. 41/1985 e dell’art. 9 della L.R. n. 73/1979, oltre alla restituzione delle maggiori somme versate con interessi legali. Il Fondo si costituiva eccependo l’infondatezza della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice esclude anzitutto la decadenza: i decreti sono stati notificati il 29.11.2023 e il ricorso è stato depositato il 05.01.2024, entro i novanta giorni dalla legale conoscenza degli atti.

Passando all’eccepita acquiescenza, la tesi del Fondo non persuade. La locuzione “riscatto agevolato” usata nelle note istruttorie non trova cittadinanza nel comma 5 quater dell’art. 2 del d.lgs. n. 184/1997, introdotto dall’art. 6, comma 20, del d.lgs. n. 4/2019: manca nelle note e nella modulistica allegata alcun richiamo normativo, sicché non si comprende su quali elementi i ricorrenti abbiano potuto accettare quella modalità. Le note richiamano peraltro istanze datate in modo erroneo quanto a una delle posizioni. La diffida del 2022 dimostra che era estraneo alle intenzioni dei ricorrenti vedersi definito il riscatto nei termini qualificati dal Fondo. Le note relative al riscatto ordinario, inoltre, non risultano notificate. Resta quindi esclusa ogni espressa o tacita acquiescenza idonea a precludere l’azione.

Nel merito, il Fondo sostiene che i dipendenti del contratto 2, equiparati agli impiegati civili dello Stato dall’art. 10, comma 1, della L.R. n. 21/1986, non possano invocare il criterio regionale, richiamando la sentenza della Corte d’appello n. 71/A/2018. Il Giudice dissente da quell’unico precedente. La locuzione “trattamento di quiescenza” non ricomprende la disciplina del riscatto: quest’ultimo non costituisce prestazione previdenziale né si identifica con il trattamento di quiescenza. L’equiparazione ha riguardato solo alcuni aspetti della materia pensionistica, non l’onere di riscatto della laurea.

Il riscatto rientra nella più ampia “materia pensionistica”, attratta alla competenza legislativa esclusiva regionale in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati, ex art. 14 lett. q) dello Statuto. La disciplina regionale dell’onere resta pertanto in vigore, non abrogata né derogata, anche per i dipendenti del contratto 2.

Il ricorso è accolto: va affermato il diritto dei ricorrenti alla determinazione del contributo secondo il combinato disposto delle due leggi regionali, con condanna delle amministrazioni, per quanto di competenza, alla restituzione delle maggiori somme versate, maggiorate degli interessi legali. Le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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