Parificazione del conto giudiziale attestata dalla dichiarazione del funzionario delegato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 357 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, la parificazione del conto giudiziale non costituisce un requisito che debba necessariamente risultare dal documento depositato presso la Sezione giurisdizionale. Essa può essere utilmente attestata anche dalla dichiarazione proveniente dal funzionario delegato titolare della relativa competenza, la cui sottoscrizione con firma digitale sia comprovata in atti. Ove l’avvenuta parificazione sia documentata in tal modo, il difetto rilevato dal Magistrato istruttore deve essere attribuito esclusivamente alle erronee modalità di trasmissione e deposito del conto. L’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., pur obbligatorio, non integra invece condizione di procedibilità dell’esame del conto, trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell’agente e successivo alla presentazione del conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato dall’agente contabile incaricato della riscossione delle entrate di pertinenza dei Servizi di pubblicità immobiliare di una Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, per l’esercizio 2018, relativo ai bollettari in consegna.

Con relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore ne chiedeva l’iscrizione a ruolo, rilevando che il conto risultava privo della parificazione da parte dell’amministrazione e concludeva per la dichiarazione di irregolarità. L’agente contabile depositava memoria, producendo il file originario del conto e la nota di trasmissione con cui il funzionario delegato aveva attestato l’avvenuta parificazione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ritiene sussistenti gli elementi per superare le contestazioni del Magistrato istruttore in ordine alla mancata parificazione del conto. L’agente ha prodotto il file originario, sottoscritto con firma digitale, e la nota con cui il funzionario delegato della Direzione regionale aveva trasmesso il conto alla Ragioneria Territoriale dello Stato, dichiarandolo “parificato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 123/2011“.

L’avvenuta parificazione, non risultante dal conto e dalla documentazione depositata dalla Ragioneria, può dunque ritenersi utilmente attestata dalla predetta dichiarazione, proveniente dallo stesso soggetto titolare della relativa competenza e la cui sottoscrizione digitale è comprovata in atti con la produzione del relativo file. Il difetto rilevato è pertanto da attribuirsi esclusivamente ad erronee modalità di trasmissione e deposito del conto presso la Sezione.

Nel merito, il conto appare regolare. Sotto l’aspetto formale è redatto in conformità al Mod. 21/A e riporta i contenuti richiesti dall’art. 621 reg. cont. St., ultimo comma, in tema di conto di carico e scarico dei bollettari ricevuti in consegna.

Quanto all’omesso deposito della relazione prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., la Sezione esclude che essa integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto, come invece la parificazione, pur rimarcandone l’obbligatorietà e la correlativa responsabilità in caso di omissione. Trattandosi di adempimento estraneo alla gestione dell’agente contabile e successivo alla presentazione del conto, esso non rileva ai fini della valutazione della regolarità dello stesso.

Alla luce di quanto esposto, il conto è dichiarato regolare e l’agente è ammesso a discarico. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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