Revoca dell’abilitazione Entratel solo nei casi tassativi del d.P.R. n. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 269 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono tassativamente quelle previste dall’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998: gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione, provvedimenti di sospensione o revoca dell’autorizzazione. L’art. 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999 ha matrice esclusivamente procedimentale e non amplia il perimetro delle cause di revoca, limitandosi a consentire l’inoltro della documentazione all’ufficio competente. La carenza dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 8 del D.M. n. 164/1999 per il rilascio del visto di conformità non può essere estesa, in via interpretativa, alla diversa attività di accesso al sistema Entratel. Trattandosi di norma a contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Un commercialista, iscritto all’albo dal 1981, chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione al rilascio del visto di conformità. All’esito delle verifiche, l’Agenzia delle Entrate rilevava a suo carico la pendenza di un procedimento penale, con rinvio a giudizio, e adottava un provvedimento che disponeva la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel.

Il professionista impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, limitatamente alla parte relativa alla revoca dell’accesso a Entratel. Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata, annullando il provvedimento nella sola parte in cui disponeva la revoca dell’accesso al servizio telematico. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, chiedendo la riforma della decisione e, in subordine, la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione interpretativa sottesa all’unico motivo di appello: se, oltre alle ipotesi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998, la revoca dell’abilitazione a Entratel possa fondarsi sul combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999, in presenza di violazioni tributarie gravi compiute dal professionista sul piano personale.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 8 del D.M. n. 164/1999, richiamato dall’art. 21 con esclusivo riferimento ai professionisti che intendano rilasciare visto di conformità o asseverazione, non disciplina la diversa attività di accesso al sistema Entratel e di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’art. 25, dedicato alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, si limita a prevedere che, accertate irregolarità non eliminate nel termine assegnato, l’ufficio trasmetta la documentazione a quello competente per la revoca.

Da qui la conclusione: nessun automatismo è configurabile tra la trasmissione della documentazione e la revoca. L’art. 25, comma 3, contiene una norma di mera matrice procedimentale, la cui ratio è mettere l’ufficio competente in condizione di vagliare se ricorrano i presupposti dell’art. 3, comma 4. Le cause di legittima revoca restano perimetrate da quest’ultima disposizione, senza ampliamenti in via interpretativa, trattandosi di norma dal chiaro contenuto sanzionatorio.

Il Collegio richiama e conferma il proprio indirizzo, già espresso in C.G.A.R.S. n. 72 del 2 febbraio 2021 e ribadito in C.G.A.R.S. n. 42 del 14 gennaio 2022 e in C.G.A.R.S. nn. 169, 170, 171 e 172 del 10 marzo 2025. Respinta l’eccezione di lettura dell’appellante e la richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria, per l’assenza di contrasti giurisprudenziali, l’appello è dichiarato infondato e respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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