Annullato il DASPO per difetto di istruttoria e di motivazione sulla durata (TAR Abruzzo n. 98 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO), di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989, ha natura sanzionatoria e deve essere interpretato in senso strettamente tassativo. La sua adozione richiede l’accertamento di una condotta violenta, concreta e attuale, imputabile al destinatario, che abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica o creato turbativa per l’ordine pubblico. Non è sufficiente la mera denuncia penale, non potendo sussistere alcun automatismo tra questa e l’emissione della misura di prevenzione, la cui durata superiore al minimo edittale deve essere motivata con riferimento al caso concreto.
Il Fatto
Il Questore di Chieti, sulla base della proposta della Stazione Carabinieri di Casoli, adottava nei confronti di un calciatore il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989. Il provvedimento, fondato sulla partecipazione a una rissa durante un incontro di calcio, veniva impugnato dall’interessato, il quale deduceva di aver subito un’aggressione e di non essere mai stato tesserato per la squadra indicata nel provvedimento, ma per quella avversaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che il DASPO, per la sua natura sanzionatoria, è soggetto a stretta interpretazione. La sua applicazione presuppone l’accertamento di una condotta violenta che abbia concretamente messo in pericolo la sicurezza o l’ordine pubblico, sulla base di elementi di fatto da cui emerga la riferibilità della condotta al destinatario.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dimostra che il ricorrente non ha partecipato attivamente all’episodio di violenza, ma è stato egli stesso vittima di un’aggressione, come certificato dal referto del Pronto Soccorso e dalla denuncia sporta. L’Amministrazione, inoltre, ha erroneamente qualificato il ricorrente come giocatore della squadra locale, mentre all’epoca dei fatti militava nella squadra avversaria, rivelando un difetto di istruttoria e un travisamento dei presupposti di fatto. Il Tribunale rileva l’assenza di automatismo tra la denuncia penale e l’adozione del DASPO, tanto più che il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione.
La Corte giudica fondate anche le censure relative alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La scelta di una durata del divieto superiore al minimo edittale di un anno impone all’Amministrazione di esplicitare le ragioni che giustificano tale determinazione, onde consentire il controllo giurisdizionale sulla congruità della valutazione.
Accoglie infine la doglianza concernente l’indeterminatezza dei luoghi oggetto del divieto di transito e sosta, che la legge richiede essere “specificamente indicati“. Per tali ragioni, il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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