Annullamento in autotutela del permesso di costruire e obbligo di avviso di avvio del procedimento (TAR Abruzzo n. 164 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento in autotutela di un permesso di costruire, in quanto provvedimento di secondo grado che incide su un titolo ampliativo, richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Tale garanzia non può essere omessa per la sola gravità dell’abuso contestato, perché il privato ha maturato un legittimo affidamento sul titolo conseguito e ha diritto di conoscere le ragioni dell’illegittimità prima dell’adozione dell’atto. Il termine dell’art. 21-nonies non opera quando l’amministrazione assume una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato, ma l’assunto va accertato e non meramente affermato. La violazione di norme regolatrici dei rapporti tra privati — quale l’asserita servitù — non incide sulla legittimità urbanistica ed edilizia del titolo e resta affidata alla tutela davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente acquistava un terreno e otteneva dal Comune un permesso di costruire per un fabbricato a uso abitativo. Un confinante segnalava asserite violazioni delle distanze legali. Il Comune, dopo attività istruttoria, annullava in autotutela una SCIA riferita al fondo del vicino e rilasciava a quest’ultimo un permesso in sanatoria, poi annullato con una sentenza del medesimo Tribunale, a sua volta appellata davanti al Consiglio di Stato.

Su sollecitazione del confinante, il Comune adottava una determina con cui annullava ex art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 il permesso del ricorrente, assumendo che l’istanza avesse omesso di menzionare una servitù gravante sul fondo. Il ricorrente impugnava la determina, la nota PEC successiva e l’ordine di sospensione dei lavori, proponendo anche motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara di poter prescindere dall’eccezione sullo jus postulandi del Comune, perché il ricorso è fondato nel merito. Respinto il primo motivo: gli omissis e gli errori nella determina sono stati superati dall’invio della copia integrale, e il ricorrente ha comunque ricostruito l’atto e articolato le censure.

È invece fondato il motivo sulla mancata comunicazione di avvio. Il provvedimento di autotutela non è stato preceduto dall’avviso. La garanzia era necessaria: il ricorrente era destinatario, tredici anni prima, di un titolo ampliativo, e il Comune aveva già annunciato di voler aprire un procedimento. Il Collegio richiama il principio secondo cui il contraddittorio ex art. 7 si applica ai procedimenti di secondo grado, citando TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 12884/2024. Respinge il richiamo alla Cons. Stato n. 5168/2019, perché il ricorrente conosceva solo l’intenzione di procedere, non le ragioni dell’assunta illegittimità.

Il Collegio esclude che la gravità dell’inadempimento consenta di omettere l’avviso: l’argomento vale per l’ordinanza di demolizione, non per l’atto di ritiro di un titolo già rilasciato, dove le garanzie procedimentali non tollerano deroga.

Esaminando il terzo motivo, il Tribunale ritiene infondata la censura sulla tardività: il termine dell’art. 21-nonies non si applica quando l’amministrazione assume una falsa rappresentazione dei fatti, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 2207/2021. È invece fondata la censura sull’insussistenza di violazioni edilizie: la mancata menzione della servitù non incide sulla conformità urbanistica, perché i rapporti tra privati restano estranei al titolo, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 7523/2024. Il Collegio accoglie anche la censura sulla natura meramente obbligatoria della clausola, condividendo l’analisi del giudice penale confermata in appello.

Accolti i motivi aggiunti, con illegittimità derivata dell’ordine di sospensione, il Tribunale annulla gli atti impugnati e condanna il Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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