Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 1831 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere verificato con riguardo a tale momento, non alla pubblicazione della decisione. È inoltre necessario che la sentenza posta a fondamento dell’azione esecutiva sia passata in giudicato, trattandosi di ottemperanza a provvedimento non del giudice amministrativo. Accertati i presupposti, il giudice ordina all’amministrazione l’emissione della Carta docente e l’accredito della somma riconosciuta, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta e all’accredito della somma di € 1.000,00.
Notificata la sentenza, l’amministrazione non aveva adempiuto. Decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. La causa è stata discussa in camera di consiglio e rimessa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. La notifica della sentenza è avvenuta in data 13.05.2024, mentre il ricorso è stato notificato il 01.04.2025: tra i due momenti è trascorso quasi un anno. Il presupposto processuale risulta pertanto integrato.
Il Tribunale accerta poi il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, attestato dalla segreteria del giudice del lavoro. Sul punto richiama il principio secondo cui tale verifica è necessaria ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, richiamando in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nel titolo esecutivo formatosi. Il Collegio ordina quindi al Ministero l’emissione della Carta docente e l’accredito su di essa della somma di € 1.000,00 in favore della ricorrente.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ai sensi dell’art. 26, primo comma, c.p.a. e dell’art. 93, primo comma, c.p.c. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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