Revoca Entratel per compensazioni da accollo: irrilevante il contrasto giurisprudenziale (TAR Lombardia n. 270 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 e l’art. 8, comma 1, D.M. 31 luglio 1998 consentono la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel in presenza di gravi e ripetute irregolarità nella trasmissione delle dichiarazioni. L’intermediario abilitato è tenuto, secondo ordinaria diligenza professionale, all’osservanza degli indirizzi interpretativi e dei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate, che non possono essere ignorati né disattesi. Il contrasto giurisprudenziale esistente sull’interpretazione dell’art. 8 legge n. 212/2000, anteriore all’introduzione del divieto normativo, non rende scusabile la condotta del professionista che si discosti dall’interpretazione ufficiale. La revoca è proporzionata quando la violazione delle direttive si protrae per un periodo rilevante e determina il venir meno del vincolo fiduciario.

Il Fatto

Il ricorrente, dottore commercialista, era abilitato dal 1999 al servizio telematico Entratel come intermediario per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali. A seguito di verifiche, l’Agenzia elevava in data 11 novembre 2021 un Processo Verbale di Constatazione, contestando irregolarità riferite agli anni 2018 e 2019: la trasmissione di deleghe F24 con compensazioni mediante accollo tributario e la mancata comunicazione dei dati della sede di trasmissione.

Dopo l’atto di contestazione del 14 febbraio 2022 e le memorie difensive dell’interessato, il Direttore regionale disponeva la revoca dell’abilitazione, contestando la trasmissione di 120 deleghe F24 con compensazioni in violazione della Risoluzione n. 140/E del 2017. Archiviava invece la seconda contestazione. Il ricorrente impugnava la revoca e gli atti prodromici con tre motivi, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Il provvedimento trova il proprio fondamento nell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, che prevede la revoca in caso di gravi o ripetute irregolarità, e nell’art. 8, comma 1, D.M. 31 luglio 1998. L’Agenzia aveva accertato la trasmissione di 120 modelli F24 nei quali l’accollante faceva valere in compensazione propri crediti verso l’Erario per estinguere il debito accollato, evitando il pagamento.

La questione interpretativa trae origine dall’art. 8 legge n. 212/2000, che ammette la compensazione e l’accollo senza liberazione del contribuente originario. La Risoluzione n. 140/E del 2017, all’esito di un’articolata disamina, aveva affermato il principio secondo cui il debito oggetto di accollo non può essere estinto con crediti dell’accollante, richiamando Cass. n. 15123 del 2006 e Cass. nn. 14874 e 18788 del 2016. La stessa Risoluzione, prendendo atto delle obiettive condizioni di incertezza, aveva tuttavia considerato validi i pagamenti effettuati prima della sua pubblicazione.

Il divieto è stato poi sancito a livello normativo dall’art. 1 D.L. n. 124/2019. I fatti di causa si collocano però negli anni 2018 e 2019, successivamente alla pubblicazione del documento di prassi: le condotte risultano quindi poste in essere in violazione della direttiva dell’Agenzia.

Il Tribunale ritiene priva di pregio la tesi secondo cui la Risoluzione sarebbe un mero atto interno privo di forza di legge. L’intermediario, professionista del settore, era soggetto all’osservanza degli indirizzi interpretativi emanati dall’Amministrazione per assicurare un’applicazione uniforme della normativa. Neppure rileva il contrasto giurisprudenziale sull’art. 8 legge n. 212/2000: esso non legittimava il ricorrente a discostarsi dall’interpretazione ufficiale, tanto più che la condotta è stata reiterata per l’intero biennio successivo alla Risoluzione. La scusabilità del comportamento è quindi esclusa.

Quanto alla proporzionalità, la reiterazione delle condotte per un lungo periodo, in spregio alle direttive dell’Agenzia, rende ragionevole la conclusione sul venir meno del vincolo fiduciario. La motivazione dell’atto è articolata e diffusa, cosicché anche la censura di difetto di motivazione è infondata. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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