Piano di recupero non notificato e decorrenza del termine dall’albo pretorio (TAR Marche n. 312 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di approvazione del piano di recupero che non innovano la disciplina urbanistica dell’area non richiedono la notificazione individuale ai proprietari. Il termine per l’impugnazione decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio. Quando la questione della non necessarietà della notifica sia già stata accertata con sentenza passata in giudicato, essa non può essere rimessa in discussione in un giudizio successivo, e il ricorso proposto oltre la scadenza è irricevibile. La rinuncia al mandato del difensore non produce effetto interruttivo del processo amministrativo, permanendo lo ius postulandi fino alla sostituzione.
Il Fatto
I ricorrenti, una società e alcuni privati proprietari, hanno impugnato la delibera consiliare con cui il Comune, nel 2001, ha approvato il piano di recupero relativo all’area di loro pertinenza, unitamente al decreto del Presidente della Provincia che ne ha recepito le modifiche. Il piano ricomprendeva l’area in un ambito soggetto a piano di recupero, senza che ai proprietari fosse stata notificata alcuna comunicazione.
Le osservazioni al PRG, che avevano già classificato l’area in modo diverso, erano state respinte. I ricorrenti avevano proposto tre ricorsi, definiti con sentenza del TAR dichiarativa dell’inammissibilità di due e del rigetto del terzo, poi confermata in appello. Nel 2009, preso atto che il Comune aveva depositato le delibere del 2001 in altro giudizio, hanno impugnato quegli atti innanzi al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalle resistenti. Il ricorso verte su atti emanati circa otto anni prima della notifica e potrebbe dirsi tempestivo solo rimettendo in discussione quanto statuito dal Consiglio di Stato n. 6648/2020, emesso sull’appello avverso la sentenza del TAR.
Quel precedente aveva confermato che l’area era già assoggettata a piano di recupero fin dal 2001 e che la successiva variante al PRG non aveva introdotto alcuna innovazione sostanziale. Su tale base era stata dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione degli atti di adozione e approvazione della variante generale.
La Corte richiama quindi la regola processuale enunciata nel medesimo arresto: nei casi in cui non opera l’obbligo di notifica individuale, il termine per impugnare decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio, secondo l’indirizzo di Cons. Stato n. 4315/2012 e Cons. Stato n. 4289/2010. Ne deriva che non può assumersi la data indicata in epigrafe del ricorso quale dies a quo dei sessanta giorni.
Poiché la questione è passata in giudicato, essa non può essere rimessa in discussione. In accoglimento delle eccezioni, il ricorso è pertanto irricevibile. Il Collegio ha inoltre ribadito, richiamando Cons. Stato n. 2017/2020 e Cons. Stato n. 3597/2018, che la rinuncia al mandato del difensore non seguita da nuova nomina non ha effetto interruttivo, conservando il difensore lo ius postulandi nel processo in corso. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della controversia e della definizione in rito.
Nota della Redazione
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