Emersione e contratto domestico: orario oltre il massimo CCNL (TAR Lombardia n. 272 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, la domanda presentata dal datore di lavoro è irregolare quando il rapporto di lavoro domestico è inquadrato in un regime di non convivenza con un orario settimanale superiore al massimo previsto dal CCNL per tale regime. Il giudice amministrativo può respingere il ricorso anche a prescindere dalla condivisibilità dei rilievi dell’ITL, quando l’irregolarità della domanda emerga direttamente dal contratto collettivo applicabile. Il provvedimento che, all’esito di nuova istruttoria, conferma il diniego originario costituisce conferma propria e rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il primo atto.
Il Fatto
La Prefettura ha rigettato l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente, sulla base del parere dell’ITL. Il rilievo riguardava il regime del rapporto: era stato indicato il livello CS, con non convivenza e orario settimanale di 45 ore, mentre il parere richiedeva la convivenza e il tempo pieno di 54 ore.
Il ricorrente ha impugnato il diniego. In sede cautelare il Tribunale ha disposto la riapertura del procedimento per consentire l’adeguamento del contratto. Il datore di lavoro ha presentato una modifica che confermava la non convivenza e un orario di 45 ore. L’ITL ha espresso parere negativo e la Prefettura ha confermato il rigetto con provvedimento del 23.9.2022, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il provvedimento del 23.9.2022 ha sostituito il diniego originario e integra una conferma propria, adottata all’esito di nuova istruttoria e di nuova valutazione della fattispecie. Su di esso si è spostato l’interesse ad agire.
Nel merito dei motivi aggiunti, il ricorrente sostiene che nessuna norma imporrebbe la convivenza, un orario superiore alle 45 ore o una retribuzione diversa da quella indicata. Il Collegio richiama l’art. 14 del CCNL per il lavoro domestico dell’8.9.2020: il primo comma fissa un massimo di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi e di 40 ore settimanali per i lavoratori non conviventi.
Il Tribunale osserva che ITL e Prefettura desumono dal nono comma dell’art. 14 l’obbligo di convivenza per l’assistenza a persone non autosufficienti, salvo l’assunzione di lavoratori ulteriori per la copertura dei riposi. Ne desumono inoltre l’obbligo di indicare l’orario massimo. Il Collegio ritiene superfluo stabilire se tale impostazione sia corretta.
Anche accedendo alla tesi più favorevole al ricorrente, la domanda resta irregolare. Il datore di lavoro ha indicato la non convivenza con 45 ore settimanali, ma l’art. 14, comma 1, lett. b), del CCNL prescrive per tale regime un massimo di 40 ore. L’orario indicato eccede il limite e il diniego si conferma legittimo. Le spese sono compensate, per la posizione di vincitore virtuale sul ricorso principale e di soccombente sui motivi aggiunti.
Nota della Redazione
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