Accesso civico generalizzato e richieste manifestamente onerose (TAR Lazio n. 254 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 configura un diritto fondamentale alla conoscenza, azionabile da chiunque senza onere di motivazione e senza necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale. Esso incontra tuttavia i limiti dell’art. 5-bis e, secondo l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, il divieto di abuso del diritto e il canone di buona fede. Sono pertanto inammissibili le richieste manifestamente onerose o sproporzionate, massive, vessatorie o pretestuose, che impongano all’amministrazione un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento. La genericità della domanda, tale da non consentire all’ente di individuare i chiarimenti da richiedere, legittima il rigetto senza attivazione del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo copia di tutti i titoli abilitativi rilasciati in zona artigianale, corredati di relazione tecnica, istruttoria e domanda, dall’anno 2000 in poi. Scopo dichiarato: verificare l’applicazione delle NTA del Piano Particolareggiato sul computo della volumetria e il paritario trattamento degli istanti.
Il Comune rigettava integralmente l’istanza, ritenendola generica, eccessiva e irragionevole per numero di documenti e di controinteressati, nonché lesiva dei limiti dell’art. 5-bis in materia di dati personali e interessi economici di terzi. La società impugnava il diniego deducendo la violazione della disciplina sull’accesso generalizzato e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancata attivazione del dialogo endoprocedimentale. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto; il controinteressato restava contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto. L’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati, nel rispetto dei limiti dell’art. 5-bis. Si tratta di un accesso di “terza generazione”, volto a garantire trasparenza e imparzialità e a sviluppare un modello di cittadinanza attiva. Sul piano soggettivo opera una legittimazione allargata, senza necessità di interesse qualificato.
Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, che ha qualificato l’accesso come diritto fondamentale tutelato in sé. La stessa pronuncia chiarisce però che il diritto non può intralciare il funzionamento dell’amministrazione: il suo esercizio deve rispettare la buona fede e il divieto di abuso del diritto, in ossequio al principio solidaristico dell’art. 2 Cost. Ne derivano limiti ulteriori rispetto a quelli dell’art. 5-bis, individuati nelle richieste manifestamente onerose o sproporzionate, massive o vessatorie (richiamati anche Cons. Stato n. 1195/2023 e Cons. Stato n. 1546/2019).
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene che l’istanza, pur astrattamente riconducibile all’ambito dell’accesso generalizzato, presenti i caratteri della sproporzione. L’oggetto concerneva tutti i titoli abilitativi di zona, senza alcuna indicazione selettiva, e avrebbe imposto una ricerca complessa e gravosa secondo criteri non utilizzati dall’ente, che ordina i documenti per nominativo del titolare. Il numero dei documenti, la mole di dati sensibili da tutelare e l’arco temporale amplissimo rendono la richiesta manifestamente onerosa, con aggravio eccessivo dell’attività dell’ufficio.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude l’illegittimità del mancato contraddittorio. L’estrema genericità della domanda ha impedito al Comune di individuare i chiarimenti da richiedere all’istante, così da giustificare la conclusione negativa del procedimento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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