Dottorato titolo preferenziale non supremazia automatica nel concorso universitario (TAR Abruzzo n. 274 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo di dottore di ricerca costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 7, legge n. 230/2005, titolo preferenziale che la commissione deve valutare in modo autonomo e specifico, con divieto di introdurre criteri ulteriori non previsti dalla norma, dal bando o dalla commissione stessa. La preferenzialità non si traduce in una supremazia automatica del candidato che possiede il dottorato, né consente di prescindere dalla comparazione degli altri titoli e delle prove. Parimenti, l’attività di ricerca va valutata specificamente ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera c), d.P.R. n. 117/2000, senza assorbimento in altri titoli. I giudizi tecnici della commissione sono sindacabili solo per errori fattuali evidenti o manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava a una valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario. La procedura, più volte annullata dal TAR con sentenze del 2009 e del 2016, si concludeva con un nuovo decreto rettorale che confermava vincitrice la controinteressata. Il giudicato formatosi sulla seconda sentenza imponeva di ripetere la valutazione con una commissione in diversa composizione, valorizzando la preferenzialità del dottorato di ricerca posseduto dal ricorrente.

Il ricorrente impugnava il nuovo decreto deducendo, tra l’altro, la violazione ed elusione del giudicato, la disparità di trattamento nella comparazione dei titoli e delle pubblicazioni, il conflitto di interessi di un commissario e l’omessa valutazione della lingua straniera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’effetto conformativo del giudicato: obbligo di valutazione autonoma e specifica del dottorato e dell’attività di ricerca, con divieto di introdurre criteri non previsti, quale la congruità dei contenuti del dottorato con il settore scientifico disciplinare. La nuova commissione, specificando i criteri nel verbale preliminare, ha rispettato tale gerarchia.

Quanto alla preferenzialità, il TAR esclude che essa comporti una supremazia automatica. La commissione ha attribuito al ricorrente un giudizio superiore per il percorso formativo e ha valutato specificamente l’attività di ricerca e le collaborazioni professionali, conformandosi all’art. 4, comma 4, lettera c), d.P.R. n. 117/2000.

Le censure sulla comparazione dei titoli e delle pubblicazioni attengono ai tratti liberi dell’azione amministrativa. Il giudizio tecnico non presenta errori fattuali evidenti né manifesta irragionevolezza: la qualificazione dell’attività del ricorrente come afferente all’Econometria è coerente con l’art. 4, comma 2, lettera c), d.P.R. n. 117/2000, e la valutazione delle pubblicazioni rispetta i criteri di originalità, rigore metodologico e collocazione editoriale.

Il conflitto di interessi del commissario è escluso: secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 3373 del 2017 e Cons. Stato n. 3417 del 2022), i rapporti accademici tra commissari e candidati sono fisiologici e non integrano causa di incompatibilità, in assenza di un sodalizio professionale stabile e continuativo. La sostanziale convergenza dei giudizi dei tre commissari esclude il condizionamento.

L’omessa valutazione della lingua straniera è infine infondata, poiché tale conoscenza è ricompresa nella prova orale e i relativi giudizi, rimasti inoppugnati, sono stati correttamente acquisiti. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione delle alterne vicende processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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