Obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero entro il termine di legge (TAR Lazio n. 12246 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, entro il termine complessivo di quattro mesi dalla presentazione della domanda, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. La sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione è condizione necessaria e sufficiente per l’accoglimento del ricorso, laddove sia decorso infruttuosamente il termine di legge senza che sia stato emanato alcun provvedimento. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, il quale deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché agli orientamenti espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.

Il Fatto

Una docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, finalizzato all’insegnamento sul sostegno. L’Amministrazione, decorso il termine di legge, non aveva concluso il procedimento, impedendo alla ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si era costituito in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento, sono presupposti necessari e sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere. Nel caso di specie, entrambi i presupposti erano integrati, essendo decorsi sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per il riconoscimento delle qualifiche professionali, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Il Collegio ha precisato che il termine complessivo per la conclusione del procedimento può arrivare a quattro mesi, qualora l’Amministrazione eserciti la facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 16 citato di richiedere integrazioni documentali. Nel caso esaminato, l’Amministrazione era rimasta inerte e non aveva formulato alcuna richiesta di integrazione, rendendo così perfezionata l’illegittima fattispecie del silenzio. La mancata emanazione del provvedimento conclusivo ha pertanto determinato la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Nell’esecuzione dell’attività demandata, l’Amministrazione e il commissario ad acta dovranno attenersi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come declinati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che hanno composto il relativo contrasto interpretativo. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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