Ricorso incidentale improcedibile dopo il rigetto del ricorso principale (TAR Lazio n. 1495 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo in materia di appalti il ricorso principale va esaminato per primo, poiché dal suo rigetto deriva l’improcedibilità del ricorso incidentale dell’aggiudicatario per sopravvenuta carenza di interesse. Il soccorso istruttorio sull’offerta tecnica è ammissibile quando i chiarimenti si limitano a specificare elementi già contenuti nell’offerta. La certificazione di qualità posseduta da una sola impresa del raggruppamento è valutabile ai fini del punteggio premiale. La qualificazione ACN del provider di hosting integra un requisito di esecuzione, e non di partecipazione, acquisibile anche dopo l’aggiudicazione.
Il Fatto
La Banca d’Italia ha bandito una procedura aperta per acquisire una piattaforma tecnologica destinata all’esposizione multimediale del Museo della moneta e della finanza, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nella graduatoria provvisoria il raggruppamento aggiudicatario ha riportato 91,3873 punti, mentre il raggruppamento ricorrente, secondo classificato, 90,1397 punti.
Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’illegittima attribuzione di punteggi migliorativi e la mancata esclusione dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’esclusione del ricorrente. Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale. Aderendo alla giurisprudenza più recente, il Tribunale esamina prioritariamente il ricorso principale, poiché dal suo rigetto deriva l’improcedibilità di quello incidentale, mentre dall’accoglimento di quest’ultimo non conseguirebbe l’improcedibilità del primo. Rileva, in particolare, la permanenza dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara in capo al ricorrente principale.
Nel merito, il Tribunale respinge le censure sull’attribuzione del punteggio per la certificazione UNI 11799:2020. I chiarimenti dell’ente certificatore sull’errore di digitazione del riferimento alla norma ISO sono ammissibili, essendo onere della ricorrente provare la non veridicità della certificazione. La certificazione è valutabile anche se posseduta dalla sola mandante, poiché il raggruppamento temporaneo va considerato unitariamente nel riconoscimento del punteggio premiale.
Il Tribunale ritiene legittimo il ricorso al soccorso istruttorio in relazione al criterio del know-how aziendale. I chiarimenti resi dall’aggiudicatario non integrano una modifica dell’offerta, ma solo la specificazione di contenuti già presenti. Il giudizio sulla numerosità degli exhibit rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza.
Infondata è anche la censura relativa al requisito di hosting. La qualificazione ACN del provider non costituisce requisito di partecipazione, ma requisito di esecuzione. È dunque sufficiente la dichiarazione di impegno dell’offerente, potendo la disponibilità essere acquisita anche dopo l’aggiudicazione.
Il quinto motivo, sull’assenza di motivazione dei punteggi, è respinto: il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando la disciplina di gara predetermina criteri analitici. In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono respinti, mentre il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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