Offerta economica in valore assoluto e non in percentuale: illegittima l’esclusione automatica (TAR Lazio n. 274 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’esclusione dalla gara dell’operatore che abbia formulato l’offerta economica indicando direttamente il prezzo ribassato in valore assoluto anziché il ribasso percentuale prescritto a pena di esclusione dal disciplinare, allorché l’offerta risulti determinata, completa, chiara e univoca e sia convertibile dall’una all’altra grandezza mediante una mera operazione matematica, senza attività manipolativa o interpretativa della stazione appaltante. In tale ipotesi l’errore è riconoscibile e integra una mera svista nell’esternazione della volontà negoziale, sì che la stazione appaltante è tenuta ad attivare il soccorso procedimentale di cui all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, chiedendo chiarimenti che non modifichino il contenuto dell’offerta. La clausola espulsiva non può essere applicata in modo formalistico quando il contenuto sostanziale della proposta è già desumibile dagli atti di gara.
Il Fatto
Con bando del 21 agosto 2024 il Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; importo a base d’asta euro 1.134.568,57, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 5.000,00.
Alla gara hanno partecipato due società. Con verbale n. 3 del 18 novembre 2024 la commissione ha escluso la ricorrente perché l’offerta economica non era stata espressa mediante ribasso percentuale, come imposto dall’art. 17 del disciplinare a pena di esclusione; la società aveva indicato direttamente il prezzo di euro 1.122.428,69. La procedura è proseguita con la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, gli atti conseguenti e la stessa clausola del disciplinare, deducendo la violazione del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di concorrenza e del giusto procedimento, oltre all’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso richiamando una recente pronuncia su vicenda sovrapponibile (TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, n. 2841 del 2025). Il punto di partenza è la constatazione che l’offerta della ricorrente, pur formulata in termini numerici e non percentuali, è determinata, completa, chiara e univoca: il prezzo indicato è pienamente intellegibile e convertibile in percentuale con una semplice operazione aritmetica, senza necessità di attività ermeneutiche o manipolative.
La Corte valorizza l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica, con il limite che essi non possono modificarne il contenuto. La stessa facoltà è confermata dall’art. 14, comma 5, del disciplinare. Il chiarimento è ammesso in presenza di un errore ostativo che si arresti al riscontro di un’inesatta formulazione materiale dell’atto.
Nella specie l’errore è riconoscibile senza complesse operazioni interpretative: il valore inserito si presta a un’unica lettura, risultando palese che l’impresa ha inteso offrire quell’importo come prezzo ribassato, anticipando la conversione che la stessa stazione appaltante avrebbe dovuto compiere in sede di stipula. L’immediata rilevabilità della diversa forma espressiva avrebbe dovuto indurre il committente ad attivare quantomeno il soccorso procedimentale, riservandosi ogni decisione all’esito della fase partecipativa; ciò non è avvenuto.
In conseguenza dell’accoglimento, il Comune ha l’obbligo di riammettere la ricorrente alla gara e di riavviare la procedura dal segmento immediatamente successivo all’espulsione, rinnovando la valutazione economica nel senso di ritenere proposto il ribasso percentuale derivante dalla conversione matematica dei valori, attribuendo il relativo punteggio e formando la nuova graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune; sono compensate tra ricorrente e controinteressata.
Nota della Redazione
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