Sospensione facoltativa dal servizio e obbligo di autonoma valutazione dei fatti (TAR Lazio n. 275 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa dal servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992, presuppone che l’amministrazione compia una autonoma valutazione sulla particolare gravità del reato contestato in sede penale, senza limitarsi alla mera constatazione della pendenza del procedimento. Il provvedimento è illegittimo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando la motivazione si fondi sulla rappresentazione di una reiterazione delle condotte antigiuridiche che, in realtà, non sussiste. La natura precauzionale della misura, e non sanzionatoria o disciplinare, esclude invece che l’omessa indicazione di un termine finale di efficacia ne determini l’illegittimità.
Il Fatto
Un agente di polizia penitenziaria, in servizio presso una casa circondariale, veniva attinto da un decreto di sospensione facoltativa dal servizio adottato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 449/1992. La misura faceva seguito a una vicenda penale originata da una denuncia dell’ex compagna per atti persecutori, con applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 7 citato e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per l’assenza di una specifica valutazione sulla gravità dei fatti, e la violazione dell’art. 21-quater l. n. 241/1990, per la mancata indicazione del termine massimo della sospensione. In sede cautelare il TAR rigettava la domanda, ma il Consiglio di Stato riformava la decisione, rilevando l’incongruenza della motivazione rispetto alla vicenda fattuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo mezzo di gravame. La norma invocata consente la sospensione facoltativa quando la natura del reato sia particolarmente grave; ciò impone all’amministrazione un’autonoma ponderazione dei fatti addebitati e della loro incidenza sul servizio, non essendo sufficiente il richiamo alla pendenza del procedimento penale.
Il TAR rileva che la motivazione dell’atto impugnato si fonda su un travisamento dei fatti. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento e nella presupposta proposta, non vi è stata alcuna reiterazione di condotte in violazione del divieto di avvicinamento. Il susseguirsi di tre provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria — la convalida dell’arresto, l’applicazione degli arresti domiciliari e la loro sostituzione con il divieto di avvicinamento — non equivale a più episodi illeciti.
La condotta antigiuridica addebitata al ricorrente è, in realtà, una sola, consumatasi in un unico frangente. La rappresentazione di una “ripetizione seriale” della condotta, posta a fondamento della misura, risulta quindi smentita dall’istruttoria. Il profilo attiene alla esatta determinazione dei fatti, propedeutica rispetto alle valutazioni giuridiche sulla loro rilevanza in termini di sospensione facoltativa.
Il secondo mezzo è invece respinto. La misura ha natura precauzionale, legata a ragioni contingenti di opportunità del ritorno in servizio, e non sanzionatoria o disciplinare. Per tale ragione l’omissione del termine finale di efficacia non costituisce indice di illegittimità, non essendo individuabile a priori il momento in cui cesserà l’esigenza sottesa alla misura, come già affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 5521 del 2024.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo mezzo, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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