Filiera non attuale e prova CAM: illegittima l’esclusione dalla gara (TAR Trentino-Alto Adige n. 278 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aventi ad oggetto una mera fornitura di cartucce rigenerate, cui sia accessorio il solo ritiro delle cartucce esauste, non è legittima l’esclusione dell’offerente per la mancata indicazione di una filiera attuale al momento della presentazione dell’offerta, ove tale requisito non risulti espressamente dalla lex specialis né dai criteri ambientali minimi applicabili alla fattispecie. La stazione appaltante non può introdurre ex post requisiti non previsti, né sanzionare con l’esclusione la presentazione di documentazione riferita a rapporti contrattuali cessati ma storicamente veritieri, in quanto la conformità ai CAM va verificata in fase esecutiva. Manca, pertanto, il presupposto oggettivo e soggettivo del grave illecito professionale.

Il Fatto

La ricorrente era stata aggiudicataria del Lotto 3 della gara indetta per la fornitura quinquennale di cartucce rigenerate all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Con provvedimento del 30.4.2025 l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici ha annullato in autotutela l’aggiudicazione ed escluso la società dalla gara, ravvisando la non veridicità della dichiarazione sulla filiera dei fornitori e l’inidoneità dei mezzi di prova alternativi offerti per dimostrare la conformità ai CAM.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento, la nota del RUP e l’escussione della cauzione provvisoria, chiedendo altresì la declaratoria d’inefficacia del contratto. Il Tribunale ha accolto in sede cautelare, rilevando il fumus in ordine alla mancanza di una chiara disciplina di gara sul momento del possesso dei rapporti con i fornitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato la procedura come fornitura di beni, sia pure con l’obbligo accessorio di ritiro delle cartucce esauste. Ha escluso che il Lotto 3 integri l’affidamento del servizio integrato di cui alla Sezione C del d.m. 17 ottobre 2019, mancando la clausola che imponga di rigenerare i vuoti ritirati presso la stazione appaltante. Da ciò deriva che l’obbligo di indicare una filiera effettiva e attuale al momento della selezione non era configurabile.

Il disciplinare, al punto 7.5, aveva comunque richiesto l’elenco delle imprese della filiera. Il Collegio ha però osservato che, in assenza di criteri di valutazione ambientale della filiera — essendo l’aggiudicazione rimessa al solo prezzo — pretenderne l’attualità avrebbe introdotto un requisito non scritto. In applicazione del canone letterale di cui all’art. 1362 cod. civ. e del principio di tassatività delle clausole di esclusione, ha ritenuto che il dubbio andasse risolto in favore del favor partecipationis: l’imposizione dell’attualità della filiera sarebbe stata sproporzionata.

Quanto alla prova dei CAM, la ricorrente aveva utilizzato schede di sicurezza e dichiarazione del fornitore delle polveri, in luogo delle certificazioni UNI EN ISO 14024, avvalendosi della nota 9 del decreto ministeriale. Il RUP aveva ritenuto tali documenti gravemente fuorvianti perché il fornitore aveva dichiarato di non essere più tale da quasi due anni. Il Collegio ha ritenuto la censura fondata: la dichiarazione era vera storicamente e la documentazione non falsa, ma solo riferita a un rapporto cessato; difettavano quindi dolo o inganno.

La conformità chimica dei prodotti, ha precisato il Tribunale, può essere verificata in sede esecutiva, come confermato dalla garanzia biennale e dall’obbligo di sostituzione previsti dal decreto CAM. Ha inoltre richiamato l’ANAC, delibera n. 435 del 20.9.2022, secondo cui spetta alla stazione appaltante verificare in fase esecutiva la rispondenza dei prodotti ai criteri minimi ambientali.

Il Collegio ha infine escluso che le questioni sollevate dall’interveniente ad opponendum — giustificazione Covid-19, grammature di toner, riferimento ai prodotti specifici — potessero ampliare il thema decidendum, non essendo state affrontate nel provvedimento di autotutela. Il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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