Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2935 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve il proprio onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del diritto, costituito dalla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e dalla rituale notificazione del titolo esecutivo. Incombe invece sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, comma II, cod. civ., l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo, nonché le condizioni che ne rendono inefficace il titolo. In mancanza di una valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo afferma la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione del giudicato e, decorso inutilmente il termine assegnato, nomina il commissario ad acta. La relativa attività, affidata a un dirigente dello stesso Ministero, rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
Con sentenza n. 914/2024 il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della carta per il valore nominale di euro 1.000,00.
Notificata la sentenza il 23 novembre 2024 e attestatone il passaggio in giudicato, la ricorrente ha rappresentato che l’amministrazione non aveva adottato alcun atto di concreta esecuzione del titolo. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questa base ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm.
Il nucleo argomentativo è di ordine probatorio. Il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato. Incombeva quindi all’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi di condizioni ostative.
L’amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma e non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Il Collegio estende l’obbligo esecutivo alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Esclude invece le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto al compenso, il Tribunale osserva che l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025. Il commissario, in quanto dirigente dello stesso Ministero, non ha quindi diritto ad alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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