Certificazione crediti PA: natura negoziale e inammissibilità dell’autotutela (C.G.A.R.S. n. 279 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, rilasciato mediante la piattaforma elettronica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non ha natura provvedimentale, ma natura negoziale: esso costituisce manifestazione di volontà dell’amministrazione debitrice recante l’impegno, non più rinnegabile una volta decorso il termine di sette giorni previsto dall’art. 37, comma 7-bis, d.l. n. 66/2014, di pagare l’importo del credito certo, liquido ed esigibile. Ne consegue che la certificazione non è assoggettabile al potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che per espressa previsione normativa può attingere esclusivamente il provvedimento amministrativo illegittimo. La procedimentalizzazione dell’iter di rilascio non muta la natura del potere esercitato dall’amministrazione certificante, che resta espressione di autonomia negoziale nell’ambito di un rapporto obbligatorio. È pertanto illegittimo il ritiro in autotutela della certificazione già ceduta, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni poste a sostegno del provvedimento.
Il Fatto
La banca appellante era cessionaria di crediti certificati dall’Istituto appellato, per un valore nominale di euro 241.261,79, in forza di un contratto di cessione stipulato con la società originaria creditrice. La cessione era stata notificata mediante la piattaforma elettronica e l’ente debitore non aveva opposto alcun rifiuto nel termine di legge.
La banca aveva agito in sede monitoria contro l’Istituto, rimasto inadempiente. Quest’ultimo, oltre a opporsi al decreto ingiuntivo, aveva ritirato in autotutela la certificazione dei crediti con provvedimento n. 67 del 20 aprile 2018. Il TAR Sicilia, dopo una prima declaratoria di difetto di giurisdizione riformata in appello, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che la certificazione avesse esaurito la propria funzione con il perfezionamento della cessione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dall’appellato, rilevando che le precedenti pronunce richiamate (C.G.A.R.S. n. 940 del 2024 e Cons. Stato n. 9610 del 2024) riguardano l’ipotesi in cui manchi una memoria a cui replicare, non il caso in cui sia la parte replicante a non aver depositato una memoria nel primo termine.
Nel merito, la Corte ritiene fondata la censura sull’interesse all’impugnazione. La certificazione non esaurisce la propria funzione con la cessione: la disciplina speciale, derogatoria rispetto al codice civile, e i reali contenuti ed effetti dell’atto dimostrano che la conclusione del primo giudice secondo cui si tratterebbe di un atto con effetti meramente dichiarativi è limitativa. La pendenza del giudizio civile di opposizione, in cui la sospensione della provvisoria esecutività era stata motivata proprio con riferimento al ritiro in autotutela, conferma l’utilità concreta dell’eventuale annullamento: avvenuta la reviviscenza della certificazione, il cessionario potrebbe far valere in quella sede l’efficacia, anche negoziale, dell’atto.
Passando alla censura assorbente, il Collegio ricostruisce la cornice normativa: i commi 3-bis e 3-ter dell’art. 9 d.l. n. 185/2008, l’art. 7 d.l. n. 35/2013 sulla piattaforma elettronica, l’art. 37 d.l. n. 66/2014 su garanzia dello Stato e opponibilità della cessione, l’art. 28-quater d.P.R. n. 602/1973 sulla compensazione, i decreti ministeriali del 2012 e la Circolare della Ragioneria n. 35/2012.
La Corte valorizza la Corte cost. n. 205 del 2019, che ha ricondotto la disciplina alla salvaguardia della certezza dei traffici giuridici e all’esigenza che chi negozia crediti verso soggetti pubblici possa contare su dati certificativi attendibili. La certificazione, più e oltre una funzione di accertamento e dichiarativa, esprime l’impegno dell’amministrazione a pagare: la data di pagamento ne è elemento essenziale, l’esecuzione della verifica ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 prima del rilascio ne dimostra la vincolatività, la garanzia dello Stato e la possibilità di ulteriori cessioni rendono non ritrattabile il suo contenuto dopo la cessione.
Il procedimento viene quindi ricondotto alla natura negoziale, non pubblicistica. La legge ha procedimentalizzato l’iter, ma non ha trasformato in pubblico potere ciò che resta esercizio di autonomia negoziale. L’appello è accolto e, in riforma della sentenza, è annullato il provvedimento di autotutela, a prescindere dallo scrutinio delle ragioni poste a suo fondamento, per il vizio radicale che lo inficia. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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