Piano paesaggistico siciliano, partecipazione e prevalenza sulla pianificazione urbanistica (C.G.A.R.S. n. 278 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione paesaggistica della Regione Siciliana, la perdurante inerzia del legislatore regionale nell’attuazione dell’art. 144 del d. lgs. n. 42 del 2004 non determina alcun vulnus costituzionale, perché la norma transitoria dell’art. 158 del d. lgs. n. 42 del 2004 richiama il r.d. n. 1357 del 1940, integrato dalla legge n. 241 del 1990, assicurando forme di partecipazione e pubblicità adeguate. Il limite temporale del 31 dicembre 2009 posto dall’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004 riguarda esclusivamente il procedimento di autorizzazione paesaggistica e non è estensibile ai procedimenti di approvazione dei piani. Le valutazioni paesaggistiche costituiscono espressione di discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabili solo per illogicità, difetto di istruttoria o travisamento. Il piano paesaggistico prevale sugli strumenti urbanistici comunali, la cui edificabilità non vincola l’Amministrazione regionale.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., della sentenza C.G.A.R.S. n. 1105 del 2022, che aveva respinto l’appello avverso la sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1842 del 2019. Oggetto del giudizio era il decreto assessoriale n. 5040 del 20 ottobre 2017, recante approvazione del Piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa, impugnato dalla società in quanto le sue aree sarebbero state assoggettate a un livello di tutela ritenuto irragionevole.
Con sentenza non definitiva n. 603 del 2 agosto 2024 il Consiglio ha accolto il primo motivo revocatorio, revocando la decisione impugnata: la sentenza revocata aveva fondato la motivazione sull’esistenza della riserva naturale “Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena”, in realtà mai istituita. Assorbiti gli altri motivi, il Collegio ha rinviato a nuovo ruolo l’esame del terzo, quarto e quinto motivo d’appello, riproposti nella fase rescissoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 144, 158 e 159 del d. lgs. n. 42 del 2004, sollevata con riferimento agli artt. 3, 118, 41, 42, 97 e 117 Cost. Secondo la ricorrente, l’inerzia regionale avrebbe trasformato una disciplina transitoria in regime definitivo, con compressione delle garanzie partecipative. La questione è manifestamente infondata.
L’interpretazione letterale dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004 circoscrive il termine del 31 dicembre 2009 al solo procedimento di autorizzazione paesaggistica, senza possibilità di estenderlo ai procedimenti di approvazione dei piani, espressamente regolati dall’art. 158. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 81 del 27 settembre 2012: nelle more dell’intervento regionale restano in vigore le norme del r.d. n. 1357 del 1940, integrate dalla legge n. 241 del 1990, con una partecipazione che va valutata in concreto e non in astratto.
A conferma, la Corte costituzionale n. 478 del 2002 ha già dichiarato non fondate analoghe questioni relative al regime partecipativo siciliano, escludendo che il grado di coinvolgimento degli enti locali violi i parametri costituzionali. Nel caso concreto, il Comune interessato ha partecipato a numerosi incontri tra il 13 gennaio e il 26 maggio 2011, in attuazione delle coordinate fissate nel dicembre 2010.
Nel merito, il terzo motivo è respinto: le valutazioni paesaggistiche sono espressione di discrezionalità tecnica e il loro sindacato è limitato all’illogicità, al difetto di istruttoria e al travisamento. La destinazione edificatoria impressa dal Comune non costituiva né vincolo né ostacolo, operando il rapporto di prevalenza del piano paesaggistico sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali. La coltivazione agricola e la presenza di serre non eliminano il pregio dell’area, e l’estensione del livello di tutela all’immediato entroterra si giustifica per preservare la fascia costiera.
Il quarto motivo è generico e infondato: la scala 1:25.000 è idonea alla identificazione, essendo la cartografia di base in scala 1:10.000. Il quinto motivo è infondato per le medesime ragioni. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese dell’intero secondo grado.
Nota della Redazione
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