Soccombenza virtuale e spese nella selezione pubblica dichiarata improcedibile (TAR Sicilia n. 1046 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dal conseguimento in via amministrativa del bene della vita, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Tale declaratoria non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite quando, allo stadio processuale raggiunto, emerga la fondatezza di un motivo di ricorso: in tal caso opera il principio di soccombenza virtuale. La valutazione presuppone che il motivo risulti concretamente idoneo a travolgere gli atti impugnati, a prescindere dall’esame degli ulteriori profili. La mancanza di criteri e sotto-criteri di valutazione della prova orale, tali da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla Commissione, integra la violazione del principio di sufficiente motivazione. Le spese restano irripetibili nei confronti della controinteressata, cui non è imputabile l’insorgenza della lite.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato gli atti di una selezione pubblica indetta da un’azienda ospedaliero universitaria per il conferimento di una borsa di studio destinata a laureati in psicologia clinica, nell’ambito di un progetto obiettivo di assistenza al paziente pediatrico oncologico. Il gravame contestava, in via principale, la mancanza dei requisiti di ammissione in capo alla candidata risultata vincitrice; in via ulteriore, la mancata esplicitazione dei criteri di valutazione della prova orale; in subordine, l’illegittima composizione della Commissione.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha indetto una nuova procedura selettiva di analogo oggetto e la ricorrente ne è risultata vincitrice, ottenendo il conferimento della borsa di studio. L’amministrazione ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, concordando sulla carenza di interesse, ha insistito per la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che il conseguimento del bene della vita ha privato il ricorso del suo oggetto, determinandone l’improcedibilità. La questione si sposta quindi sul piano della regolazione delle spese, che presuppone una valutazione prognostica sull’esito che il giudizio avrebbe avuto ove non fosse sopravvenuta la carenza di interesse.

Il Tribunale ritiene di poter fondare tale giudizio sul secondo motivo di ricorso. Nel verbale della prima seduta della Commissione la valutazione del colloquio era stata ancorata a tre soli parametri, individuati nella capacità di individuare con precisione l’argomento, nella chiarezza espositiva e nella buona capacità di argomentazione. Nei verbali e negli atti successivi non emergono però sotto-criteri, griglie di valutazione o motivazioni idonee a far ritenere legittimo l’adozione del mero voto numerico.

Ne consegue l’impossibilità di ricostruire l’effettivo iter logico seguito dalla Commissione, nonostante l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione. Il motivo risulta quindi astrattamente idoneo a incidere sulle valutazioni espresse e, per questo, sufficiente a fondare il giudizio di soccombenza virtuale nei rapporti tra la ricorrente e l’amministrazione resistente.

L’accoglimento di tale profilo avrebbe assorbito l’esame delle ulteriori doglianze. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile e condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Le spese sono invece dichiarate irripetibili nei confronti della controinteressata, alla quale non è imputabile l’insorgenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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