Condono edilizio in area vincolata senza distinzione tra vincoli assoluti e relativi (TAR Sicilia n. 1649 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio nella Regione Siciliana, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 rinvia integralmente all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, e dunque anche alla lett. d) del comma 27, che preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici. La Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha escluso che la normativa regionale consenta il condono degli abusi in area vincolata, siano i vincoli assoluti o relativi. Non si forma alcun silenzio assenso sul parere dell’autorità di tutela né sull’istanza di sanatoria, poiché l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 esclude il silenzio significativo nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. In presenza di opera non sanabile il parere è vincolato e il diniego è atto dovuto, con conseguente irrilevanza del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare in un complesso residenziale, ha realizzato un intervento consistente nella chiusura parziale del cortile con copertura in legno e tegole e installazione di persiane apribili. Ha presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e richiesta di parere alla Soprintendenza.

La Soprintendenza ha espresso parere contrario al mantenimento del manufatto, richiamando una propria circolare. Su tale parere il Dirigente comunale ha respinto l’istanza di sanatoria. Il ricorrente ha impugnato il diniego e il parere, deducendo la mancanza del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’applicabilità della sola disciplina dei vincoli assoluti e la formazione del silenzio assenso per decorso del termine. Il Comune non si è costituito; si è costituita la Soprintendenza chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente la censura sul silenzio assenso. L’art. 32, comma 1, n. 47/1985, come modificato dal comma 43 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, prevede che, se il parere dell’autorità di tutela non è formulato entro centottanta giorni, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. È ius receptum che il silenzio-assenso non si integra, in caso di condono, ove l’opera contrasti con i vincoli di inedificabilità.

Quanto all’art. 46 l.r. n. 17/2004, la Corte ne afferma l’abrogazione tacita ad opera dell’art. 7, comma 1, l.r. n. 5/2011, come confermato dalla Corte costituzionale n. 155 del 2021: il rinvio dinamico alla l. n. 241/1990 rende applicabile in Sicilia l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti sul patrimonio culturale e paesaggistico. In ogni caso quella norma ammetteva il silenzio solo per le autorizzazioni ad eseguire opere future, non per il nulla osta in sanatoria di abusi già realizzati.

Anche l’art. 29 l.r. n. 7/2019 non muta il quadro: l’omessa esclusione dei procedimenti paesaggistici è colmata dall’art. 20 l. n. 241/1990, di immediata applicazione. L’art. 17 l.r. n. 4/2003 riguarda inoltre fattispecie di condono diverse da quella in esame. In materia edilizia il silenzio è strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: il titolo abilitativo richiede la presenza di tutti i presupposti di legge.

Nel merito, l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 consente la sanatoria solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: opere realizzate prima del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza (tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1) e con parere favorevole dell’autorità preposta. La Corte costituzionale n. 252 del 2022 ha escluso che la normativa regionale ammetta il condono in presenza di vincoli anche solo relativi. L’opera insiste su area vincolata dal D.P.R.S. n. 5098 del 1966, confermato dal D.A. 23 febbraio 2001, e consiste in un vano abitabile ricavato da veranda, rientrante nella tipologia di abuso 1: difetta il presupposto della minore rilevanza. La richiesta di verificazione non è accoglibile, perché non può supplire all’onere probatorio della parte.

La motivazione per relationem è sufficiente, avendo il provvedimento indicato gli estremi della circolare e i decreti impositivi del vincolo. Il lungo tempo trascorso non impone una motivazione rafforzata, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità. Essendo la preclusione assoluta, il parere è vincolato e il preavviso di rigetto superfluo. Il ricorso è infondato e va rigettato, con compensazione delle spese per le oscillazioni normative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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