Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 215 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e che sia decorso il termine di sei mesi senza che l’amministrazione abbia adempiuto. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora un commissario ad acta. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, ove l’amministrazione non vi abbia fatto fronte nel termine assegnato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza al decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione, la somma di euro 1.600,00 oltre interessi legali, e le spese di lite liquidate in euro 477,00.

Il titolo era munito di formula esecutiva. La ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001; dalla presentazione sono decorsi sei mesi. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte. La creditrice propone quindi l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta che il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata. Il thema decidendum concerne le condizioni alle quali il creditore può agire in ottemperanza per i decreti ex legge n. 89/2001 e i poteri del commissario in punto di spese.

Sul primo versante il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza. Ritiene non più dovuti, per queste ottemperanze, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Richiama in proposito Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Nel caso concreto la dichiarazione ex art. 5-sexies è stata inviata e i sei mesi sono trascorsi: l’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’azione.

Il gravame è dunque fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni.

Sul secondo versante la sentenza affronta la sorte delle spese del giudizio di ottemperanza. Esse sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con richiamo a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.

Il Collegio stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il commissario nominato. Il codice di rito non disciplina le modalità di corresponsione delle spese liquidate nelle sentenze di ottemperanza. Trova allora applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum, anche in punto di spese, definisce in unica battuta la res contenziosa e risponde al principio del buon andamento. Il richiamo all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c. conferma che, nel procedimento espropriativo, le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte con la distribuzione del ricavato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 132 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *