Carta docente: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2839 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 è inottempiente. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna un nuovo termine per l’esecuzione. In caso di persistente inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’inerzia non contestata nel corso del giudizio consolida la fondatezza della domanda.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1426/2023 pubblicata il 14.06.2023, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto e senza formulare deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’esecuzione: rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’inerzia resta quindi non contestata.

Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Assegna pertanto all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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