Carta docente: inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2838 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il titolo esecutivo giudiziale è passato in giudicato e ritualmente notificato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, consente di qualificare come inottemperanza la mancata esecuzione della condanna al pagamento da parte dell’amministrazione. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum, unita alla costituzione di mera forma e all’inerzia sulla procedura esecutiva, impone l’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 368/2024 ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate nel titolo.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, chiedendo il rigetto e senza formulare deduzioni sul pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo passato in giudicato e notificato ritualmente è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Superata questa soglia, l’inerzia dell’amministrazione assume rilievo ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha dedotto alcunché sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.
Su queste premesse il ricorso è fondato e va accolto: il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe. All’amministrazione resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a spese dell’amministrazione inadempiente, e riferirà poi alla Sezione sull’assolvimento del mandato. Il relativo compenso sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.