Ottemperanza della sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2833 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum è dichiarata inottemperante. Il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente spese e compenso.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio economico annuo della carta elettronica per il docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23, e a pagare la somma di euro 1.430,90 lordi, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2021.

Il ricorrente espone che la sentenza è stata notificata in via telematica al Ministero, che l’ha ricevuta in data 11.1.2024, e che da allora è decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. Propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della somma di euro 2.930,90 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia dato corso all’obbligazione.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte palesano che il Ministero non ha effettuato pagamenti neppure parziali. La resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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