Notifica tardiva dell’ordine di demolizione e inoppugnabilità dell’atto presupposto (Cons. Stato n. 2849 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è illegittimo per il solo fatto che l’ordine di demolizione presupposto non sia stato ritualmente notificato, allorché tale atto sia stato successivamente reso noto all’interessato e questi, disponendo di tale conoscenza, non lo abbia impugnato nel termine decadenziale. In tal caso l’atto presupposto diviene inoppugnabile e costituisce legittimo fondamento del provvedimento ablatorio conseguenziale. È inammissibile la doglianza che, lamentando l’omessa notifica dell’atto presupposto, si appunti esclusivamente contro l’atto che lo richiama, senza gravare anche il primo. La natura vincolata dell’acquisizione, quale effetto dichiarativo del trasferimento di proprietà che opera automaticamente decorsi novanta giorni dall’ingiunzione, esclude inoltre che il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso, con conseguente dequotazione del vizio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La controversia riguarda un manufatto rurale realizzato su un terreno di proprietà dell’appellante in assenza di titolo abilitativo. Accertato l’abuso, il Comune ne aveva ingiunto la demolizione nel 2004. Nelle more l’interessata aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, ma una successiva disposizione dirigenziale del 2004 aveva rigettato l’istanza e rinnovato l’ordine di ripristino.

Nel 2021 il Comune ha notificato l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale. L’interessata ha impugnato tale provvedimento deducendo la mancata notifica della disposizione del 2004 e l’insussistenza dell’accertamento di inottemperanza. Il TAR Campania, con sentenza n. 5554/2023, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte rigettato il ricorso. Da qui l’appello, con cui si contesta la declaratoria di parziale inammissibilità e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’inammissibilità, rilevando una circolarità argomentativa nel ragionamento dell’appellante. Questa fa valere il vizio del provvedimento di acquisizione perché non preceduto da una valida ordinanza demolitoria, ma trascura che l’atto presupposto non era inesistente: era, al più, non ritualmente notificato.

Il punto decisivo è che non si può contestare l’illegittimità di un atto per l’omessa notifica di quello presupposto senza impugnare contestualmente anche quest’ultimo. Poiché è pacifico che la disposizione del 2004 è stata resa nota alla parte, al più tardi nel 2021, e che questa non l’ha gravata, il motivo resta privo dei suoi presupposti. Il provvedimento del 2021 aveva, in sostanza, rimesso in termini l’interessata, consentendole di far valere le proprie ragioni tanto avverso l’atto presupposto quanto avverso quello conseguenziale.

La Corte sottolinea che, diversamente opinando, si imporrebbe all’amministrazione di emettere una terza ordinanza di demolizione, benché la parte conoscesse l’ingiunzione al ripristino sin dal 2004 e potesse impugnare la disposizione richiamata in occasione dell’impugnazione del provvedimento del 2021. Il Collegio aggiunge che la stessa disposizione del 2004 avrebbe potuto ritenersi superflua, atteso il valore di silenzio-rigetto attribuito dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 all’inerzia sull’istanza di accertamento di conformità, e che il sopralluogo del 2016 aveva confermato l’inottemperanza all’ordine.

Quanto alle garanzie partecipative, la Corte le ritiene rispettate: l’interessata conosceva l’abuso, era stata destinataria dell’ordine del 2004 tempestivamente impugnato, aveva subito un procedimento penale per i medesimi fatti e un sopralluogo era stato eseguito su CTU disposta dalla Procura. La natura permanente dell’illecito, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017 sulla doverosità dell’atto repressivo, imponeva l’ordine ripristinatorio. Infine, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, l’acquisizione ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura dichiarativa e l’effetto traslativo opera automaticamente decorsi novanta giorni dall’ingiunzione: il provvedimento era quindi atto vincolato. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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