Valutazione dei titoli concorsuali e sindacato sul giudizio della Commissione (TAR Lombardia n. 3943 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, il giudizio della Commissione esaminatrice sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della irrazionalità, illogicità o manifesta irragionevolezza. La collocazione editoriale di una pubblicazione in rivista di fascia A non è di per sé sufficiente a qualificarne l’elevata qualità scientifica, dovendo la Commissione valutare l’originalità e l’impegno scientifico secondo i criteri della lex specialis. Quanto al punteggio per la competenza linguistica, la Commissione applica legittimamente la previsione del bando che subordina il punto aggiuntivo alla dichiarazione del possesso della certificazione, operando il principio di auto responsabilità del concorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore IUS/17, indetta da un’università telematica con bando del 23 giugno 2023. All’esito della valutazione dei titoli, si è collocato secondo con 94 punti, preceduto dal controinteressato, primo classificato con 102 punti e dichiarato vincitore.

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione, la relazione finale e il decreto rettorale di approvazione degli atti, deducendo plurimi profili di illegittimità nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, nonché difetto di motivazione e disparità di trattamento. Ha poi proposto motivi aggiunti. La domanda cautelare è stata respinta e la pronuncia confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato nel merito le censure, ritenendo superfluo l’esame delle eccezioni di inammissibilità, per la infondatezza del ricorso.

Sulla docenza telematica e presenziale, la censura è respinta: il bando valorizza gli insegnamenti di corsi di laurea e dottorato, valutando le docenze caratterizzanti con almeno 5 CFU. Nel curriculum del ricorrente solo tre insegnamenti soddisfano tale requisito, mentre gli altri attribuiscono 1 o 2 CFU o nessun credito, giustificando i punteggi ridotti.

Quanto alle attività di formazione e ricerca, il bando fa riferimento alle attività di tipo attivo, cioè a quelle erogate dal candidato come relatore o ricercatore, non alla mera partecipazione: il punteggio è quindi correttamente limitato. Sull’organizzazione e il coordinamento di gruppi di ricerca, il Collegio osserva che alcune commissioni non costituiscono gruppi di ricerca e che il ricorrente ha dichiarato la mera appartenenza, senza indicare ruolo e oggetto dell’attività. Nessuna disparità di trattamento è ravvisabile, prospettandosi il vizio solo in presenza di situazioni identiche, escluse per la peculiarità di ciascuna selezione.

Sulla competenza linguistica, il bando subordina il punto aggiuntivo alla dichiarazione della certificazione: il ricorrente aveva indicato il livello C.1.1 ma negato il possesso della certificazione, sicché la Commissione ha legittimamente applicato la lex specialis, operando il principio di auto responsabilità.

Sulla valutazione delle pubblicazioni, non sussiste difetto di motivazione: la Commissione ha indicato i parametri di attinenza al SSD e ha espresso un giudizio sintetico sulla qualità complessiva, sufficiente a sorreggere la valutazione. La pubblicazione in fascia A ANVUR non è indice di per sé di qualità elevata. Quanto alla monografia edita da Giuffrè, essa è stata considerata una pubblicazione, non trattando in modo approfondito un singolo argomento, come richiesto alla monografia. Il giudizio della Commissione, pur opinabile, non è irrazionale: il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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