Criteri premiali LEED interpretati secondo la lex specialis (Cons. Stato n. 2843 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara l’interpretazione delle clausole della lex specialis segue le norme in materia di contratti e, anzitutto, il criterio letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; le clausole non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico integrativo diretto a evidenziare significati impliciti o inespressi, ma vanno lette secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. Ove il criterio premiale subordini espressamente il punteggio ai soli crediti “attualmente indicati come ottenibili” nella colonna “?” della check list di progetto, la stazione appaltante, essendosi autovincolata, non può assegnare punti per interventi rientranti nella diversa colonna “N”. È del pari irrazionale l’interpretazione amministrativa che, mediante rinvio alla seconda parte del criterio, ponga nel nulla quanto stabilito in via preliminare e assorbente dal medesimo articolato.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio ha indetto una gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Risultava aggiudicataria la società capogruppo di un raggruppamento, con punti 90; seconda classificata un’altra impresa, con punti 86,58.
Il provvedimento di aggiudicazione era impugnato davanti al TAR Puglia, che accoglieva il ricorso principale limitatamente all’erronea attribuzione all’aggiudicataria di cinque punti tabellari sul sub-criterio “D.2”, e il ricorso incidentale quanto all’attribuzione del punteggio sul sub-criterio “A.2”. Proponeva appello l’Agenzia del Demanio; spiegavano appello incidentale l’aggiudicataria e la seconda classificata. La questione centrale riguarda la portata del criterio premiale dettato dal Disciplinare in materia di certificazione LEED.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione della seconda classificata, fondata sulla cessione in fitto a terzi del ramo d’azienda comprendente la partecipazione alla gara. Opera il principio dell’art. 111 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.: il trasferimento del diritto controverso a titolo particolare per atto tra vivi non interrompe il processo tra le parti originarie.
Nel merito, il criterio “D.2” attribuiva un punto per ogni credito aggiuntivo raggiunto, precisando che sarebbero stati valutabili solo i crediti “attualmente indicati come ottenibili”, ossia quelli della colonna “?” della check list allegata al progetto. L’Agenzia sosteneva che anche i crediti della colonna “N” fossero premiabili. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui le clausole della lex specialis vanno lette secondo il criterio letterale e sistematico e non integrandone il contenuto; solo in presenza di evidenti ambiguità si sceglie il significato più favorevole al concorrente (richiamate Cons. Stato, V, n. 10032 del 2025 e n. 8786 del 2025).
Il dato testuale è chiaro: i crediti premiabili sono quelli indicati nella colonna gialla. I “Criteri di valutazione” richiamati dall’Amministrazione non smentiscono l’incipit del criterio, ma ne costituiscono attuazione. Di converso, l’argomento secondo cui la colonna “N” sarebbe superflua è solo apparente: l’Amministrazione, avendo recepito il protocollo LEED nel suo complesso, non poteva spacchettarne i criteri, concepiti per coprire ipotesi non tutte presenti in ciascuna gara.
Il Collegio distingue i prerequisiti “Required” — obbligatori e minimi, non premiabili e anzi presupposto di esclusione — e conferma l’autovincolo della stazione appaltante, che una volta previsti i premiali per la sola colonna “?” non poteva assegnarli per la colonna “N”. Per l’identica ragione è rigettato il primo motivo dell’appello incidentale dell’aggiudicataria.
Quanto agli ulteriori motivi incidentali dell’aggiudicataria, sono infondati: la censura sulle dichiarazioni relative a un appalto ospedaliero resta assorbita dalla rimessione al TAR della verifica sul sub-criterio “A.2”; l’inadempimento sulla metropolitana genovese è sopravvenuto rispetto al termine di presentazione delle offerte; la censura sul punteggio relativo all’ottimizzazione costruttiva attinge valutazioni discrezionali non manifestamente irragionevoli. L’appello incidentale della seconda classificata è in parte inammissibile, per il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati, e in parte infondato, non reggendo le censure su cantierizzazione e costo della manodopera. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 111 c.p.c. – Successione a titolo particolare nel diritto controverso