Spese economali fuori regolamento e responsabilità dell’economo universitario (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 284 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’economo agente contabile può utilizzare il fondo economale esclusivamente per le spese tassativamente previste dal regolamento interno dell’ente e non può distoglierlo per finalità diverse da quelle ivi tipizzate. La gestione economale costituisce una gestione di cassa in regime di anticipazione: l’agente deve dimostrare nel conto giudiziale la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione agli scopi per i quali le anticipazioni sono state disposte. Le spese prive di motivazione e non riconducibili alle categorie regolamentari sono irregolari e comportano responsabilità contabile per colpa grave. Non integrano spese di rappresentanza i rinfreschi e gli auguri natalizi riservati ai componenti degli organi interni, difettando la proiezione esterna verso soggetti qualificati estranei all’ente. Neppure il pagamento di una sanzione per violazione del codice della strada può gravare sul fondo, derivando da responsabilità personale del dipendente.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ha promosso il giudizio di conto nei confronti dell’economo dell’Università degli Studi di Messina, con riferimento alla gestione del fondo economale per l’esercizio 2018. Con relazione depositata il 1 dicembre 2023 il magistrato istruttore ha contestato tre categorie di spese: l’acquisto periodico di confezioni di acqua, il pagamento di un verbale di contestazione per violazione del codice della strada e l’acquisto di materiale per l’organizzazione degli auguri natalizi del Rettore. L’importo complessivo contestato ammonta a euro 959,15.
L’agente contabile, ritualmente notiziato, non ha depositato memoria difensiva né è comparso all’udienza del 17 luglio 2024. Il Pubblico Ministero ha aderito integralmente alle conclusioni della relazione. La causa è stata pertanto posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione, rilevando che il controllo successivo sulla gestione delle Università previsto dalla legge n. 168/1989 non esclude l’assoggettamento dei loro agenti contabili agli obblighi di rendicontazione giudiziale. Ha poi richiamato i caratteri distintivi della gestione economale: gestione di cassa in anticipazione, soggetta al rispetto del tetto massimo spendibile e alla restituzione delle somme non utilizzate, con inversione della procedura ordinaria di spesa, che inizia con il pagamento e prosegue con la verifica successiva.
La Corte ha quindi ribadito la natura residuale e minimale delle spese economali, dirette a fronteggiare esigenze impreviste e non programmabili per il funzionamento degli uffici. Ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile: l’economo è vincolato alle sole voci tassativamente previste dal regolamento e non può utilizzare il fondo per aggirare le disposizioni in materia di procedure di affidamento o di parcellizzazione delle spese. La documentazione giustificativa e la motivazione della spesa assumono ruolo determinante per la regolare ascrizione alle tipologie consentite.
Passando all’esame delle singole poste, il Collegio ha ritenuto irregolari le spese per l’acquisto di bottiglie di acqua, non riconducibili alle categorie del regolamento di ateneo e prive di prova circa la loro finalità istituzionale. Ha escluso che possano qualificarsi come spese di funzionamento degli organi istituzionali o di rappresentanza, difettando i requisiti della proiezione esterna. Ha osservato, inoltre, che si tratta di fattispecie già scrutinate con riguardo alle medesime gestioni del 2014 e del 2016, ove le causali erano risultate del tutto generiche.
Quanto al pagamento della sanzione stradale, la Corte ha confermato che la spesa non può gravare sulle finanze pubbliche, essendo conseguenza di una responsabilità personale del dipendente. Per l’acquisto di materiale destinato agli auguri natalizi interni, ha richiamato la disciplina regolamentare delle spese di rappresentanza e la giurisprudenza contabile, secondo cui i rinfreschi riservati a dipendenti e componenti degli organi non integrano tale categoria, mancando la finalità di promozione dell’immagine verso interlocutori esterni qualificati. Lo stanziamento in bilancio non rende di per sé lecita la spesa, che deve correlarsi al pubblico interesse.
Accertata l’irregolarità delle poste, il Collegio ha ravvisato la colpa grave dell’agente, che ha pagato in palese violazione della disciplina regolamentare interna senza adempiere gli specifici obblighi. Ha pertanto dichiarato la responsabilità contabile e condannato l’economo a rifondere all’Università la somma complessiva di euro 959,15, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti sino al soddisfo, con liquidazione delle spese di giustizia a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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