Terzo condono in area vincolata: sanabili solo le opere minori (TAR Sicilia n. 2842 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli relativi, tra cui quelli paesaggistici e ambientali. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l.r. Sicilia n. 19/2021, pronunciata con Corte cost. n. 252/2022, ha eliminato la possibilità di estendere la sanatoria alle aree vincolate non soggette a inedificabilità assoluta. Nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, sempre che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Restano esclusi gli interventi che comportino nuovi volumi o superfici. Il lungo tempo decorso dall’istanza non genera alcun affidamento tutelabile né una sanatoria automatica.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota n. 15430 del 28 agosto 2023, con cui l’amministrazione regionale ha rigettato la richiesta di condono presentata dai propri danti causa. L’istanza riguardava opere edilizie eseguite in assenza di titolo su un fabbricato preesistente adibito a magazzino, sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L’intervento consisteva in un ampliamento con aumento di volumetria e superficie.

Il rigetto si fondava sul parere negativo della Soprintendenza e sulla disciplina del terzo condono edilizio. La società ha dedotto la violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 e della normativa regionale, l’eccesso di potere, nonché la formazione del silenzio-assenso e il difetto di motivazione. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza su casi analoghi e la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, comma 2, e 2. La Consulta ha ritenuto che l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiami l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, comprensivo del limite ostativo del comma 27, lett. d). Le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale e vincolano la potestà legislativa regionale.

Il TAR enuncia le quattro condizioni cumulative per la sanatoria in area vincolata: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di illecito minore e parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difettano le ultime due: l’opera costituisce un ampliamento con aumento di volumetria e superficie, non assimilabile a restauro, risanamento o manutenzione straordinaria, e il parere paesaggistico è negativo.

Sul piano paesaggistico il Collegio richiama Cons. Stato n. 4123 del 2023, secondo cui il divieto di incremento dei volumi riguarda qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati. La nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, in ragione dell’impatto sull’assetto del territorio.

Il TAR esclude poi che il tempo decorso dall’istanza possa fondare un legittimo affidamento, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. Quanto al silenzio-assenso, l’art. 17 della l.r. n. 4 del 2003 riguarda fattispecie di condono diverse e richiede un apposito procedimento con perizia giurata, non attivato. L’art. 17-bis della legge n. 241/1990 non si applica, vertendosi in rapporto verticale tra privato e Soprintendenza. Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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