Il verbale di conciliazione è atto negoziale privato, non documento amministrativo (TAR Sicilia n. 2847 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di conciliazione concluso ai sensi degli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. costituisce scrittura privata avente natura di atto negoziale di natura transattiva tra lavoratore e datore di lavoro. Esso non è riconducibile alla nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, perché non concerne attività di pubblico interesse. Sotto il profilo soggettivo, il verbale resta estraneo al perimetro dell’art. 23 della legge n. 241/1990, che circoscrive l’accesso agli atti delle pubbliche amministrazioni e non agli atti negoziali dei privati. La sottoscrizione dei componenti della commissione di conciliazione e il deposito presso la Direzione provinciale del lavoro rispondono a esigenze di protezione del lavoratore e di certezza della scelta conciliativa, ma non trasformano il titolo stragiudiziale in atto amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, era stato citato in giudizio da un proprio ex cliente per far valere la responsabilità professionale, in relazione alla ritenuta tardività dell’allegazione di un documento. Nel corso di quel giudizio apprendeva che il proprio assistito aveva sottoscritto un verbale di conciliazione con il datore di lavoro, recante una clausola di riservatezza.

Il professionista presentava quindi, il 6 marzo 2024, istanza di accesso agli atti della procedura di conciliazione, ritenendoli necessari per dimostrare l’insussistenza del nesso di causalità tra l’asserita omissione e il danno. Non ottenendo riscontro dall’Ispettorato territoriale del lavoro, notificava ricorso al TAR per l’annullamento del diniego tacito. L’amministrazione resistente eccepiva l’insussistenza dei presupposti dell’accesso, la natura meramente detentrice del verbale e la sufficienza di modalità alternative di conoscenza, come un certificato attestante la sola esistenza dell’accordo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione oggettiva del documento richiesto. Il verbale di conciliazione ex artt. 410 e 411 cod. proc. civ. è una scrittura privata che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lavoro, n. 25472 del 26 ottobre 2017), produce l’effetto processuale di chiusura del giudizio. Esso non integra la definizione di documento amministrativo dell’art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, perché non attiene ad attività di pubblico interesse.

La conclusione vale anche sul piano soggettivo. La conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti private e il verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice o dei funzionari della commissione, resta atto negoziale di natura transattiva. Il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 241/1990, si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, non degli atti negoziali dei privati.

Il Collegio affronta poi l’obiezione legata alla sottoscrizione dei componenti della commissione e al deposito presso la Direzione dell’Ufficio provinciale del lavoro. Tali adempimenti rispondono a esigenze di protezione del lavoratore e di certezza e ponderazione della scelta conciliativa, oltre che alla successiva trasmissione al Tribunale per la dichiarazione di esecutività. Essi non sono idonei a trasformare un titolo stragiudiziale in atto amministrativo, poiché l’intervento dell’autorità amministrativa non altera la natura consensuale dell’atto di composizione.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Le spese processuali sono integralmente compensate in considerazione della natura della controversia. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle persone fisiche e giuridiche menzionate nel provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 410 c.p.c.

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