Autotutela edilizia: la domanda riservata agli IAP non integra falsa rappresentazione (Cons. Stato n. 2866 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera presentazione di un’istanza di permesso di costruire per un intervento che la legge regionale riserva agli imprenditori agricoli a titolo principale non integra, neppure per reticenza, una falsa rappresentazione dei fatti ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, non avendo di per sé effetto decettivo. Il requisito soggettivo costituisce oggetto della prima verifica istruttoria del responsabile del procedimento, preordinata all’ammissibilità dell’intervento. La deroga al termine di dodici mesi richiede una difformità dal vero conosciuta dalla parte e consapevolmente utilizzata, o comunque rimproverabile. L’annullamento d’ufficio adottato a considerevole distanza di tempo è illegittimo se non motiva in concreto sull’interesse pubblico attuale e non lo pondera con l’affidamento privato.

Il Fatto

Il proprietario di due fondi agricoli otteneva nel 2012 il permesso di costruire per un’abitazione rurale con pertinenze, realizzando la volumetria mediante accorpamento della capacità edificatoria dei due terreni. Nel 2017 chiedeva e otteneva il cambio di destinazione d’uso in deposito per la conduzione del fondo.

Nel luglio 2022 il Comune annullava in autotutela entrambi i titoli, rilevando l’assenza della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale richiesta dalla normativa regionale e invocando la falsa rappresentazione per superare il termine dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Seguiva ordinanza di demolizione. Il TAR Campania respingeva ricorso e motivi aggiunti; il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare e, ora, l’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte conferma la delibazione cautelare e richiama i precedenti su identiche questioni, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 2489 del 2025, Cons. Stato, Sez. IV, n. 9307 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 7315 del 2021. Da tali pronunce non si ravvisa ragione di discostarsi.

Il Collegio esclude che il permesso sia stato rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione. L’istante non ha mai attestato il possesso dello status di imprenditore agricolo professionale, né la domanda conteneva dichiarazioni in tal senso: la circostanza che l’intervento fosse riservato a tale categoria non trasforma l’istanza in una falsa attestazione implicita del requisito.

L’accertamento sul titolo soggettivo costituiva la prima verifica in capo al responsabile del procedimento, preordinata all’ammissibilità dell’intervento. Il Comune ha invece omesso ogni controllo istruttorio, sia al rilascio dell’originario titolo sia in occasione del cambio di destinazione d’uso, sicché l’errore non è imputabile esclusivamente al dolo della parte, essendovi concorso la colpa dell’amministrazione.

Le rappresentazioni rilevanti ai sensi del comma 2-bis sono solo quelle la cui difformità dal vero sia conosciuta dalla parte e consapevolmente utilizzata nel procedimento, o comunque rimproverabili. Una lettura diversa sacrificherebbe l’affidamento consentendo l’annullamento anche a grande distanza di tempo, in modo irragionevole.

Ulteriore profilo di illegittimità riguarda la motivazione sull’interesse pubblico: il Comune si è limitato al mero ripristino della legalità violata, senza valutazione concreta comparata con l’affidamento del destinatario, come richiesto dall’Ad. Plen. n. 8 del 2017. I vizi si riverberano in via derivata sull’ordinanza di demolizione, anch’essa annullata. L’appello è accolto, con assorbimento degli altri motivi, e le spese del doppio grado sono liquidate in favore dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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