Revoca della gara e soccombenza virtuale nel rito appalti (TAR Sicilia n. 2876 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito degli appalti la revoca degli atti di gara, disposta dall’amministrazione dopo la proposizione del ricorso e motivata sul riconoscimento della non conformità degli atti alla disciplina applicabile, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione non preclude al giudice di regolare le spese. In tal caso si applica il principio della soccombenza virtuale, che impone di valutare la plausibile fondatezza delle censure e di porre le spese a carico dell’amministrazione che, con il proprio agire, ha reso superfluo l’accertamento giurisdizionale. La condanna presuppone che la revoca sia espressione di una sostanziale adesione ai motivi del ricorso, non di una scelta autonoma e satisfattiva solo per equivalente.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale, impugna l’avviso di manifestazione di interesse e la determinazione a contrarre con cui il Comune di Ragusa aveva avviato una procedura negoziata, senza bando, per la concessione del servizio di bar e ristoro all’interno di un vano di proprietà comunale situato nel Palazzo di Giustizia di Ragusa.
Il ricorso censura la violazione della legge regionale n. 7/2019, degli artt. 179, 183 e 187 del d.lgs. n. 36/2023, della circolare del Ministero della Giustizia n. 115262U del 4.05.2022 e della convenzione stipulata nell’aprile 2024. Respinta l’istanza cautelare monocratica e rinunciato alla tutela cautelare collegiale, la causa giunge alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Comune ha adottato la determinazione n. 124 del 18.07.2025, revocando in autotutela la determina a contrarre e l’avviso pubblico. La motivazione dell’atto richiama espressamente una relazione istruttoria nella quale si riconosce che «alcuni dei motivi di ricorso meritano di essere apprezzati positivamente».
Il Collegio valorizza la successiva memoria comunale del 22.07.2025, con cui l’amministrazione ha confermato che la revoca si fonda sulla non conformità degli atti di gara alla circolare ministeriale. La circostanza è decisiva: l’ente non ha semplicemente ridesercitato la propria discrezionalità, ma ha riconosciuto il vizio dedotto dalla ricorrente.
Su queste basi il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La definizione del giudizio senza pronuncia di merito non equivale però a neutralità sulle spese: il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, che consente di distribuire il carico processuale in ragione dell’esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto.
La revoca motivata dall’adesione ai motivi del ricorso rende la posizione dell’amministrazione sostanzialmente soccombente. Il Tribunale condanna pertanto il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge, e compensa le spese rispetto al Ministero della Giustizia, controinteressato.
Nota della Redazione
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