Revoca autorizzazione consulenza veicoli per gravi abusi anche senza perdita requisiti (Cons. Stato n. 1780 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le due ipotesi di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto previste dall’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991 sono autonome e non richiedono la loro contestuale sussistenza. La revoca può fondarsi sul solo accertamento di gravi abusi commessi nell’esercizio dell’attività autorizzata, anche quando permangono i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 3 della legge n. 264/1991. Il giudizio amministrativo di affidabilità del titolare è autonomo rispetto all’accertamento penale e non presuppone una sentenza di condanna passata in giudicato. La gravità dell’abuso si valuta per natura, pluralità e protrazione temporale delle condotte, in ragione della funzione pubblica delegata e dell’interesse alla sicurezza della circolazione.

Il Fatto

La società appellante è titolare dal 2007 di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. A seguito di controlli della Polizia Stradale, sono state sequestrate ventinove carte di circolazione recanti tagliandi di revisione apparentemente genuini ma relativi a revisioni mai effettuate, in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 2025.

La Motorizzazione civile ha avviato il procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 e la Regione ha disposto la revoca dell’autorizzazione. Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello deducendo l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991, il difetto di istruttoria e la motivazione postuma, oltre all’illegittimità del decreto dirigenziale regionale richiamato nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione interpretativa centrale: se la revoca presupponga il concorso della perdita dei requisiti e dell’accertamento dei gravi abusi. L’appellante sostiene la necessaria congiunzione; la Regione e il giudice di primo grado ritengono le fattispecie autonome. Il Consiglio di Stato condivide quest’ultima lettura.

Il percorso argomentativo muove dalla rubrica dell’art. 9 della legge n. 264/1991, dedicata a “vigilanza e sanzioni”. Il comma 2 contempla le “accertate irregolarità” e il comma 3 commina la revoca “quando siano commessi gravi abusi“. L’ultimo periodo dello stesso comma, che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, è riferibile al solo caso dei gravi abusi. La ratio della legge è assicurare che l’attività sia svolta da soggetti affidabili: costoro non solo devono mantenere i requisiti, ma non devono commettere abusi. Le due ipotesi, conclude la Corte, non sono univocamente correlate.

Respinte le censure sul difetto di istruttoria. Il provvedimento regionale dà conto delle ventinove carte di circolazione falsificate, con identificazione dei veicoli e dell’arco temporale, fatti mai smentiti e di fatto confermati dalle attività riparatorie poste in essere solo dopo l’avvio del procedimento penale. L’amministrazione ha esplicitamente affermato l’autonomia della valutazione di affidabilità rispetto all’accertamento penale, che non richiede il passaggio in giudicato della responsabilità.

Quanto alla gravità, il Collegio richiama le considerazioni del TAR: i certificati non erano irregolari ma totalmente falsi, le condotte furono plurime e protratte per anni, la qualificazione in termini di gravi abusi non soggiace a pregiudiziale penale. La revoca costituisce reazione proporzionata alla grave e non rimediabile inaffidabilità della società. Infine, la censura sulla motivazione postuma e sul richiamo all’art. 18.5 del decreto dirigenziale n. 3140 del 16 luglio 2019 è infondata: nessuna integrazione della norma di legge, e il richiamo è solo ad colorandum, essendo la revoca irrogata ai sensi dell’art. 9.

L’appello è dunque respinto, con condanna della società appellante alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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