Le scelte di pianificazione urbanistica attuativa restano di merito insindacabili salvo illogicità manifesta (TAR Lazio n. 14013 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di un bene in un Piano di Recupero Urbanistico e le determinazioni circa la destinazione da assegnare alle aree costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa sottratto al sindacato di legittimità, salvo che la scelta sia inficiata da errori di fatto o da abnormi illogicità. L’Amministrazione, in sede di pianificazione attuativa, non è tenuta a fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche, essendo sufficiente la compatibilità con lo strumento urbanistico generale. La conformità dell’area al Piano Territoriale Paesistico Regionale, che ne preclude interventi di trasformazione, rende infondata la pretesa di inclusione nel perimetro del Piano di Recupero, trattandosi di area libera da edifici per la quale nessun beneficio di trasformabilità potrebbe derivare dall’accoglimento della domanda.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal Piano di Recupero Urbanistico dell’Area di Via Procoio – Via Milano adottato dal Comune di Fiano Romano con delibera consiliare n. 66/2022. Il proprietario di una particella non inclusa nel perimetro del piano presentava l’osservazione n. 3, rigettata con delibera n. 13 del 2.3.2023 con motivazione limitata a rilevare che l’area risultava inedificata.
Avverso tali atti il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione degli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 28/1980, eccesso di potere per erroneità della motivazione, difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta, sviamento e violazione della parità di trattamento, lamentando che l’Amministrazione non avesse considerato gli obiettivi del Piano né la circostanza che l’area era inutilizzata a fini agricoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità per genericità della procura, risultando la stessa smentita dal deposito documentale, e ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di difetto di interesse attesa l’infondatezza nel merito delle censure.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha ribadito che le scelte operate dall’Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, come affermato dalle Adunanza Plenaria n. 24 del 1999 e dalla successiva giurisprudenza (CdS, IV, n. 3571 del 2012; CdS, IV, n. 7210 del 2020). In particolare, la pianificazione attuativa gode di margini di discrezionalità propri, essendo richiesto un rapporto di necessaria compatibilità — e non di formale coincidenza — con lo strumento urbanistico generale.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha rilevato che la particella di proprietà del ricorrente ricade nell’ambito del PTPR di cui all’art. 23 delle NTA “Paesaggio naturale Agrario”, ove non è consentito alcun intervento di trasformazione se non il recupero e ampliamenti inferiori al 20% dell’esistente. La pretesa di includere l’area nel Piano di Recupero è stata pertanto ritenuta infondata, trattandosi di area libera da edifici per la quale, anche in caso di accoglimento, nessun beneficio di trasformabilità sarebbe derivato.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese giustificata dalla particolarità della fattispecie esaminata.
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Nota della Redazione
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