Sanzioni ASP su convenzione sanitaria: giurisdizione ordinaria se manca potere autoritativo (TAR Sicilia n. 2878 del 19.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l’esito dei controlli eseguiti dalle aziende sanitarie sulle strutture private che erogano prestazioni in regime di accreditamento, quando la contestazione investe esclusivamente l’accertamento dell’inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni convenzionali e le conseguenti richieste pecuniarie o sanzioni amministrative. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando oggetto della contestazione siano le modalità di esercizio del controllo o la titolarità del potere di controllo, perché in tal caso la domanda investe l’esercizio di un potere autoritativo. In assenza di tale connotazione autoritativa, la sanzione convenzionale irrogata dall’azienda sanitaria non radica la competenza del TAR, con possibilità di riproposizione del giudizio avanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce, in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, due residenze sanitarie assistite. L’azienda sanitaria provinciale ha irrogato una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 11 della convenzione stipulata il 7 settembre 2020, sul presupposto del mancato rispetto degli obblighi retributivi verso il personale, e ha poi accantonato la relativa somma con propria delibera.

La struttura ha impugnato l’atto di irrogazione, la delibera di accantonamento e la stessa clausola convenzionale, articolando motivi di disparità di trattamento, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e sproporzione della sanzione. L’azienda si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione, ritenendola assorbente rispetto ai motivi di merito. Richiamando il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 e dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il TAR individua il discrimine nella natura dell’atto contestato e non nel dato formale della denominazione di “sanzione”.

Il Tribunale aderisce all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 1602 del 19 gennaio 2022, richiamato da Cass. civ., Sez. III, n. 2577 del 2024: le controversie sull’esito dei controlli di appropriatezza sulle strutture accreditate spettano al giudice ordinario qualora riguardino l’accertamento dell’inadempimento della concessionaria e le relative pretese pecuniarie. Solo la contestazione delle modalità o della titolarità del potere di controllo radica la giurisdizione amministrativa, perché coinvolge l’esercizio di un potere autoritativo.

Nel caso concreto la contestazione scaturisce dalla prospettata violazione del CCNL di riferimento, per il ritardato o omesso pagamento delle retribuzioni, obbligo che la struttura aveva assunto con l’art. 4, ultimo comma, della convenzione. Il Collegio ritiene quindi che non sia ravvisabile alcun esercizio di potere autoritativo e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario territorialmente competente.

Quanto alla riproposizione del giudizio, il TAR applica l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., riconoscendo alla ricorrente il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’omessa indicazione, nell’atto impugnato, del giudice cui rivolgersi, prevista dall’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 7/2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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