Ottemperanza al decreto di liquidazione del CTU e riparto interno delle spese (TAR Sicilia n. 2876 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio è titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, al pari dei provvedimenti del giudice ordinario divenuti definitivi. L’eventuale diversa imputazione delle spese contenuta nella sentenza che definisce il giudizio non ne preclude l’esecuzione, poiché essa opera sul piano dei rapporti interni tra le parti e non è idonea ad assorbire il decreto, ove questo non sia espressamente modificato. Resta ferma la facoltà del consulente di richiedere l’anticipazione direttamente all’erario, quando la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale n. 217 del 2019. L’omesso esperimento di tale via assume rilievo nella regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, consulente tecnico d’ufficio nominato in un giudizio civile, chiede l’ottemperanza al decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dal Tribunale di Ragusa. Il decreto aveva posto provvisoriamente il pagamento a carico di tutte le parti in solido, salvo rimborso.
La sentenza che ha definito il giudizio civile ha invece posto definitivamente i costi della consulenza a carico di parte attrice. Il Comune intimato, convenuto in quel giudizio, eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto più profili e deduce l’infondatezza nel merito. Il ricorrente replica richiamando la natura di titolo esecutivo del decreto e la solidarietà delle parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla pacifica ammissibilità dell’ottemperanza per i provvedimenti del giudice ordinario divenuti definitivi, includendovi il decreto di liquidazione del compenso del consulente, con richiamo a TAR Lazio n. 3884 del 2023 e a TAR Sicilia n. 3572 del 2021.
Il punto centrale è il rapporto tra decreto e sentenza definitiva sulle spese. Il Collegio rileva che il decreto stabilisce espressamente la provvisorietà dell’imputazione, mentre la sentenza ne prevede una diversa e definitiva. Tale evenienza non è però ostativa: il provvedimento definitivo opera nei rapporti interni fra le parti.
Il principio è sostenuto dal richiamo a Cass. civ., Sez. II, n. 25047 del 2018, secondo cui il decreto di liquidazione posto a carico di una o entrambe le parti non è implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ., che attiene al diverso rapporto tra parte vittoriosa e soccombente, salvi i rapporti interni. Il decreto resta quindi fermo e vincolante.
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio riconosce che una richiesta diretta all’erario avrebbe potuto evitare il ricorso, in coerenza con l’economia processuale e con il giusto processo, richiamando Cons. Stato n. 4288 del 2017 e la Corte costituzionale n. 217 del 2019. Tuttavia rimane una facoltà della parte ricorrere contro il soggetto solidalmente vincolato.
Accertato l’inadempimento, il ricorso è accolto, con ordine al Comune di adempiere entro sessanta giorni, facoltà di ripetere dall’erario quanto pagato, nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto e compensazione integrale delle spese, in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’alternativa percorribile dinanzi all’erario.
Nota della Redazione
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