GSE annulla RVC in autotutela oltre diciotto mesi (Cons. Stato n. 2921 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici annulla l’accoglimento di richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, fondato su una pretesa illegittimità originaria della concessione, è espressione del potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e non del potere di verifica e controllo previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Il dato formale e quello sostanziale convergono: la terminologia impiegata, il richiamo alla legge sul procedimento e l’osservanza della regola del contrarius actus escludono la natura vincolata dell’atto. In forza del principio di tipicità e del principio del clare loqui, l’amministrazione che decide di esercitare il potere deve applicarne il regime giuridico pertinente, senza ibridare basi legali diverse. Ne consegue l’assoggettamento al termine di diciotto mesi, ampiamente superato nel caso concreto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal G.S.E. l’accoglimento di diciotto richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici, presentate tra il 27 marzo e il 25 giugno 2014 e definite con esito positivo tra il 2 maggio e il 22 agosto 2014.

Con provvedimento del 28 settembre 2018 il Gestore chiudeva il procedimento di annullamento d’ufficio avviato nel giugno 2018, annullando quegli accoglimenti per asserita carenza della documentazione necessaria. La società impugnava davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e dichiarava improcedibile uno dei motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, dolendosi della qualificazione dell’atto come esercizio del potere di verifica e controllo e del mancato rispetto dei limiti dell’art. 21-nonies.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rovescia l’impostazione del giudice di primo grado. Il potere di qualificare i fatti giuridici trova fondamento e limite nel tenore letterale delle espressioni usate e nel valore sistematico e funzionale che esse assumono rispetto all’oggetto dell’azione amministrativa. Sul piano formale il Gestore ha impiegato in tutti gli atti i termini “autotutela” e “annullamento d’ufficio“, richiamando espressamente la legge n. 241/1990 e osservando la regola del contrarius actus, con piena coincidenza oggettiva tra le richieste originarie e quelle poi annullate.

Sul piano sostanziale, l’atto non è stato determinato da accertate violazioni di prescrizioni, né da esiti sfavorevoli in sede di verifica della veridicità di dichiarazioni e documenti: sono queste le ipotesi tipiche in cui si esplica il potere di verifica e controllo dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, che può sfociare in un atto vincolato di decadenza. Il provvedimento si fonda invece sulla carenza di documentazione asseritamente indispensabile ab initio.

Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1195 e n. 1217 del 2026 e n. 1354 del 2026, nonché Ad. Plen. n. 18 del 2020, la Sezione ribadisce che la decadenza si distingue dall’autotutela per la tipologia del vizio: la seconda ricorre quando l’amministrazione, dopo aver ritenuto sussistenti i presupposti della concessione, riesamini la situazione e pervenga a conclusione opposta. L’elemento distintivo è l’affidamento del privato, assente nella decadenza e tutelabile nell’autotutela.

In applicazione del principio di tipicità e del principio del clare loqui, confermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 6516 del 2021, non è consentita alcuna ibridazione tra i due poteri. Il Gestore era dunque tenuto al rispetto del termine di diciotto mesi, all’epoca vigente, ampiamente superato: il provvedimento è intervenuto a quasi quattro anni dall’approvazione delle RVC. L’appello è accolto, l’atto annullato e le spese del doppio grado compensate in ragione delle oscillazioni della giurisprudenza su questioni analoghe.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *