Regolazione tariffaria rame e fibra: l’aggiornamento dei costi correnti nel modello BU-LRIC non viola i principi di stabilità e prevedibilità (TAR Lazio n. 13871 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento periodico degli input di costo di un modello BU-LRIC, ancorato ai costi correnti di sostituzione di una rete efficiente, costituisce legittimo esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità di regolazione, non integrando violazione dei principi di stabilità e prevedibilità dei prezzi, né di irretroattività dei provvedimenti amministrativi. La determinazione tariffaria annuale, volta a garantire l’equilibrio economico-finanziario del settore per l’intera annualità, ha effetti fisiologicamente retroattivi dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, trattandosi di applicazione di un modello regolamentare già definito e non di atto a carattere innovativo. Il sindacato del giudice amministrativo sugli apprezzamenti tecnici dell’Autorità, pur estendendosi alla verifica diretta di attendibilità e correttezza applicativa, non consente di sostituire la propria valutazione alle scelte discrezionali di merito, salvo che emergano profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore alternativo, ha impugnato la delibera AGCOM n. 132/23/CONS con cui l’Autorità ha stabilito, per gli anni 2022-2023, le tariffe dei servizi all’ingrosso di accesso alla rete fissa forniti dall’operatore incumbent, aggiornando gli input di costo del modello BU-LRIC adottato con la precedente analisi di mercato. La ricorrente ha dedotto dieci motivi di illegittimità, contestando in particolare l’incremento dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame, l’efficacia retroattiva delle nuove tariffe dal 1° gennaio 2023, la quantificazione dei costi dei cablaggi e delle infrastrutture civili e la metodologia di calcolo del WACC.
L’operatore incumbent si è costituito proponendo ricorso incidentale, mentre altri operatori sono intervenuti ad adiuvandum e ad opponendum. Il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica, affidata a un collegio di tre docenti universitari, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari, ritenendo ammissibile l’intervento ad opponendum dell’attuale gestore dell’infrastruttura di rete, cessionario del ramo d’azienda, in quanto titolare di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti dell’atto impugnato, atteso che la regolazione tariffaria incide sulla gestione operativa e sulla redditività degli investimenti connessi all’infrastruttura.
Nel merito, la sentenza ha accertato la piena legittimità dell’operato dell’Autorità sulla base delle risultanze della verificazione. In primo luogo, la Corte ha chiarito che il modello BU-LRIC ha natura forward-looking, non essendo finalizzato alla remunerazione del capitale storico investito nella rete esistente, bensì alla determinazione del costo incrementale di lungo periodo di una rete efficiente modellizzata secondo criteri prospettici. La valorizzazione dei servizi in rame secondo i costi correnti di sostituzione di una rete NGA efficiente, mediante la tecnica della sostituzione virtuale degli elementi ottici con quelli in rame, risulta coerente con la Raccomandazione 2013/466/UE e con la sopravvenuta Raccomandazione 2024/539/UE, rendendo irrilevante l’avvenuto ammortamento della rete storica.
Con riguardo ai principi di stabilità e prevedibilità dei prezzi, la Corte ha escluso la violazione, rilevando che l’Autorità non ha introdotto un nuovo modello contabile né modificato la metodologia, ma ha proceduto a un mero aggiornamento periodico degli input di costo. Poiché il modello si basa sui costi correnti, che variano nel tempo, la prevedibilità dell’azione amministrativa è garantita dalla conoscenza ex ante della metodologia regolatoria applicata. Quanto all’efficacia retroattiva delle tariffe, la Corte ha precisato che il provvedimento non costituisce un atto di regolamentazione innovativo ma l’applicazione di un modello già definito, sicché la sua adozione in corso d’anno esplica fisiologicamente efficacia retroattiva dal 1° gennaio, in coerenza con la natura delle determinazioni tariffarie annuali.
In ordine alla quantificazione dei costi delle infrastrutture civili, la verificazione ha escluso sia la dedotta duplicazione dell’inflazione, sia il disallineamento rispetto ai valori di mercato, avendo accertato che il costo adottato dall’Autorità si colloca al di sotto del valore medio risultante dai contratti della stessa ricorrente. La Corte ha inoltre respinto le censure relative all’esclusione delle infrastrutture palificate dal regime di valorizzazione al valore contabile di cui al § 34 della Raccomandazione, trattandosi di scelta metodologica coerente con la prassi regolatoria e con gli orientamenti europei, nonché quelle concernenti l’aggiornamento del WACC, ritenendo legittimo il ricorso a peer group differenziati per la stima dei diversi parametri, in ragione della diversa natura economica del rischio sistematico e del rischio di credito.
Il Tribunale ha infine dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse e ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo le questioni sollevate di natura tecnico-discrezionale e non interpretativa del diritto dell’Unione, oltreché già esaminate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica di cui all’art. 32 della Direttiva (UE) 2018/1972.
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Nota della Redazione
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