Contrasto di giudicati e ottemperanza: necessaria l’identità di petitum e causa petendi (Cons. Stato n. 2925 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regola della prevalenza del giudicato formatosi successivamente opera esclusivamente quando le pronunce contrapposte siano state emesse tra le medesime parti e riguardino un identico oggetto, inteso come stessa causa petendi e stesso petitum. Tale presupposto non ricorre quando i giudicati si collocano su piani giurisdizionali differenti, tutelano situazioni giuridiche di diversa natura e si fondano su domande eterogenee. In presenza di giudicato del giudice del lavoro che riconosca il diritto soggettivo a un punteggio maggiorato nelle graduatorie del personale A.T.A. e di giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnativa demolitoria del decreto ministeriale che disciplina quelle tabelle, non vi è contrasto da risolvere: il giudice dell’ottemperanza deve dare esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario, restando irrilevante ogni successiva determinazione amministrativa di segno contrario.
Il Fatto
Il ricorrente, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale A.T.A. della Provincia di Taranto, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1091/2022 del 3 maggio 2022, il riconoscimento del diritto all’attribuzione di n. 6 punti per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ma fuori dal rapporto di impiego, con conseguente rideterminazione dei punteggi complessivi nei due profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla sentenza passata in giudicato e notificata con formula esecutiva, il ricorrente ha adito il TAR Puglia, sede di Lecce, con ricorso per ottemperanza. Il TAR, rilevato un contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 11602/2022 del 29 dicembre 2022, ha ritenuto prevalente quest’ultimo in quanto temporalmente successivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame e censura l’iter del primo giudice. Il contrasto di giudicati che impone di applicare la regola della prevalenza della pronuncia più recente presuppone, secondo Cass. civ., Sez. I, n. 3752 del 2024, Sez. III, n. 2462 del 2024 e Sez. lav., n. 10623 del 2009, che le decisioni siano state emesse tra le medesime parti e abbiano a oggetto un identico bene della vita, con identità di causa petendi e petitum.
Tali presupposti difettano nel caso concreto. I due giudizi si collocano su piani giurisdizionali differenti, dinanzi al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro e dinanzi al giudice amministrativo, e tutelano situazioni giuridiche di diversa natura: diritti soggettivi nel rito del lavoro, interessi legittimi nel processo amministrativo.
La causa petendi è del tutto eterogenea. Nel giudizio lavoristico essa era costituita dalla violazione del diritto soggettivo del lavoratore al punteggio aggiuntivo, con cognizione del d.m. n. 50/2021 limitata alla sua disapplicazione incidentale; nel giudizio amministrativo si fondava sulla dedotta illegittimità dell’atto generale e delle tabelle di valutazione, secondo il modulo del giudizio demolitorio.
Anche il petitum diverge: riconoscimento del diritto e condanna alla rettifica delle graduatorie nel primo caso; annullamento del decreto ministeriale nel secondo, senza effetto costitutivo automatico sulle posizioni individuali. L’eventuale annullamento avrebbe richiesto ulteriore attività amministrativa.
Nel merito, il ricorso in ottemperanza è fondato per il persistente inadempimento. La relazione dell’U.S.R. per la Puglia attesta che l’istituto scolastico, dopo aver inizialmente rettificato i punteggi, li ha poi decurtati con decreto del 23 gennaio 2023 in forza della sentenza del Consiglio di Stato. È irrilevante che il sistema informatico ministeriale mostri ancora i punteggi originari: in diritto rileva l’esecutività dell’ultimo provvedimento adottato, che ha decurtato il punteggio, e la sentenza ottemperanda resta ineseguita. Il Collegio ordina pertanto l’attribuzione dei n. 6 punti aggiuntivi entro trenta giorni, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Taranto con insediamento automatico alla scadenza e condanna l’Amministrazione alle spese del doppio grado, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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