P.I.P. scaduto, resta la destinazione urbanistica anche senza opere ultimate (Cons. Stato n. 2924 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine decennale di efficacia del piano di insediamenti produttivi, che per legge ha valore di piano particolareggiato di esecuzione, consuma il solo potere espropriativo del Comune. Le prescrizioni conformative e la destinazione d’uso impressa all’area permangono invece fino all’approvazione di una nuova disciplina urbanistica, non essendo condizionate alla scadenza di vincoli ablatori o di altra natura. La decadenza del piano non impone l’inedificabilità dell’area e non richiede, ai fini dell’ultrattività residuale, che tutte le opere di urbanizzazione primaria siano materialmente ultimate prima dello spadere del decennio. È sufficiente che il processo attuativo sia stato correttamente avviato entro quel termine, secondo l’art. 17, terzo comma, legge n. 1150/1942. L’onere della prova del contrario grava su chi contesti l’efficacia della pianificazione.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto di recupero di inerti nel territorio comunale impugnava davanti al TAR Campania l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dal SUAP a un’impresa concorrente per un impianto omologo, insediato in zona classificata dal P.R.G. come “produttiva già programmata” e disciplinata da un P.I.P. approvato nel 2002.
La ricorrente sosteneva che, decorso il decennio di efficacia del piano attuativo senza che fosse stato adottato un nuovo strumento, nessun insediamento produttivo fosse più consentito nell’area, in assenza delle necessarie opere di infrastrutturazione. Il TAR rigettava il ricorso nel merito, ritenendo che il termine decennale valesse per le sole previsioni espropriative. Proponeva appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia, poiché tra gli atti impugnati figura la determinazione dirigenziale con cui essa ha rilasciato l’AUA. Conferma poi di poter prescindere, come già in primo grado, dallo scrutinio delle eccezioni di rito, stante l’infondatezza della domanda.
Il punto controverso è ricondotto a un elemento esclusivamente fattuale: l’avvenuto completamento o meno delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P. dopo la scadenza del termine decennale. Sul piano del diritto il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la scadenza consuma il potere espropriativo, ma non incide sulla destinazione di zona, sugli allineamenti e sulle prescrizioni generali, che restano operanti fino a nuova pianificazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 3002 del 2018, che richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 4036 del 2017, sez. V, n. 6823 del 2013, sez. IV, n. 2045 del 2012 e Cons. Stato, sez. IV, n. 5994 del 2018). Tali coordinate valgono anche per il P.I.P. (Cons. Stato, sez. III, n. 3904 del 2010).
La tesi dell’appellante — che l’ultrattività presupponga l’integrale esecuzione delle urbanizzazioni entro il decennio — è giudicata infondata. L’art. 17, terzo comma, legge n. 1150/1942 stabilisce che il piano diventa inefficace solo per la parte rimasta inattuata, restando fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare le prescrizioni di zona. L’interpretazione costituzionalmente orientata esclude che la decadenza produca l’inedificabilità dell’area: consente il completamento delle opere in corso e l’edificazione nelle aree già lottizzate e urbanizzate (Cons. giust. reg. Sicilia n. 974 del 2019; Cons. Stato, sez. IV, n. 2390 del 2020). La norma persegue il duplice fine di impedire la proroga sine die dei piani mai avviati e di evitare un maggiore danno urbanistico da incompiutezza.
L’istruttoria disposta con ordinanza ha confermato che l’intera area P.I.P. è dotata delle infrastrutture primarie, compreso il settore Sud, e che il progetto esecutivo dei lavori fu approvato con delibera di Giunta anteriore alla scadenza decennale. Il Collegio ritiene sufficiente l’avvio del processo attuativo entro il termine, senza necessità dell’ultimazione materiale. L’onere di provare il contrario spettava alla ricorrente, in coerenza con il principio della domanda. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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