Sospensione del Giudice di Pace: legittimità valutata al momento dell’adozione del decreto (TAR Basilicata n. 77 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di cautela, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento al momento in cui è stato adottato, non assumendo rilievo gli atti successivi posti in essere dall’ente locale interessato. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento può essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, qualora l’amministrazione dimostri che il provvedimento non avrebbe comunque potuto avere un esito diverso. La domanda cautelare di sospensione del decreto ministeriale di soppressione di un ufficio del Giudice di Pace è respinta quando il ricorso appare, ad una sommaria delibazione, infondato.
Il Fatto
Il Comune di Pescopagano ha impugnato il decreto ministeriale dell’1.4.2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6.5.2026, con cui è stato escluso l’Ufficio del Giudice di Pace locale dalle sedi con oneri a carico degli Enti Locali, disponendone la cessazione delle funzioni e l’attribuzione delle stesse all’Ufficio del Giudice di Pace di Potenza. Il ricorrente ha altresì contestato la successiva nota del Presidente del Tribunale di Potenza, che ha disposto il trasferimento dei fascicoli processuali. L’ente locale ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati, deducendo, tra i motivi, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’esistenza di delibere comunali volte a mantenere attivo l’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. Nel merito della domanda incidentale, il Collegio ha effettuato una delibazione sommaria propria della fase cautelare, valutando la fondatezza del ricorso.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha evidenziato che il Ministero della Giustizia ha dimostrato che, anche qualora tale comunicazione fosse stata inoltrata al Comune, il procedimento non avrebbe potuto avere un esito differente. Tale circostanza integra l’ipotesi di cui all’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento per vizi formali quando il suo contenuto dispositivo non sarebbe stato diverso.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto di non poter considerare la Delibera di Giunta Municipale e la Determinazione comunale, emanate successivamente al decreto impugnato. Il Collegio ha precisato che la legittimità di un provvedimento amministrativo va accertata con riferimento al momento della sua adozione: gli atti sopravvenuti, adottati dopo l’esercizio del potere ministeriale, non possono condizionare il giudizio di legittimità dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare e l’ha respinta, compensando le spese della fase. Il provvedimento è stato adottato con ordinanza immediatamente eseguibile dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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