Il GSE non può contestare i requisiti già verificati: serve l’autotutela (Cons. Stato n. 2927 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il GSE ha concluso un procedimento di verifica sostanziale del progetto e delle RVC, ammettendo il privato all’incentivo, non può rimettere in discussione i presupposti già valutati esercitando il potere di decadenza: deve procedere in autotutela, nel rispetto dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’affidamento ingenerato. La decadenza resta confinata ai casi di dichiarazioni o documenti non veri, di inadempimento delle condizioni e di sopravvenuta carenza dei requisiti. Il Gestore può chiedere integrazioni istruttorie, ma non introdurre a posteriori nuove condizioni di ammissibilità o oneri documentali non previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta. Il diniego di riesame che ometta di considerare l’affidamento e i presupposti dell’autotutela è illegittimo.
Il Fatto
La società appellante, energy service company attiva nell’efficientamento energetico, tra il 2016 e il 2018 aveva ottenuto dal GSE l’esito positivo di nove richieste di verifica e certificazione, con conseguente emissione dei certificati bianchi. Nel marzo 2018 il Gestore avviò nei suoi confronti nove procedimenti di annullamento d’ufficio per asserite carenze documentali, conclusi con l’annullamento del 26 aprile 2018 e con la successiva nota di recupero degli incentivi.
Dopo il contenzioso avviato avverso quegli atti, la società presentò un’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, invocando la disciplina transitoria e il richiamo ai presupposti dell’autotutela. Il GSE respinse l’istanza. Il TAR Lazio respinse il ricorso e la società appellò, deducendo la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dei criteri dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro stretta connessione, e li ritiene fondati. Muove dalla distinzione tra decadenza e autotutela, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 18 dell’11 settembre 2020: la decadenza riguarda le dichiarazioni o i documenti non veri, l’inadempimento delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti. Esorbita da tale ambito, e ricade nell’autotutela, l’ipotesi in cui l’Amministrazione riesamini la situazione dopo aver ritenuto sussistenti i presupposti dell’incentivo.
La Sezione conferma l’orientamento secondo cui, disposta l’ammissione agli incentivi, il GSE non può più contestare l’eventuale carenza dei requisiti iniziali, dovendo provvedere in autotutela nel rispetto dei presupposti di legge. Decisivo è il criterio dell’affidamento del privato, assente nella decadenza e tutelabile nell’autotutela. La regola si applica in particolare quando il procedimento di secondo grado segua una verifica sostanziale del progetto già esitata, e non il mero controllo di autocertificazioni.
Nel caso concreto la contestazione riguardava un’asserita carenza documentale, senza alcuna deduzione di falsità delle dichiarazioni. Il Gestore poteva chiedere approfondimenti, ma non introdurre nuove condizioni di ammissibilità: gli interventi erano assoggettati a metodo di valutazione standard, ai sensi dell’art. 4 delle linee guida EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, con dati tassativi e senza misurazioni dirette. Non erano esigibili l’autodichiarazione del cliente partecipante, la documentazione sulla titolarità degli immobili né la prova del divieto di cumulo, oneri non previsti dalla normativa e comunque non richiesti al momento della domanda.
Il Collegio rileva poi che l’atto del 2018 era un vero annullamento d’ufficio e avrebbe dovuto rispettare l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 anche prima della modifica del 2020. Il diniego di riesame del 2021 non ha considerato né i presupposti dell’autotutela né l’affidamento, con conseguente ulteriore illegittimità. Ne deriva l’obbligo di caducare l’annullamento e, per invalidità derivata, la nota di recupero, con restituzione delle somme medio tempore recuperate.
Assorbite le domande avverso gli atti a contenuto generale. L’appello è accolto, la sentenza riformata e le spese dei due gradi poste a carico del Gestore.
Nota della Redazione
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