Acquisizione al patrimonio comunale e sanzione per inottemperanza alla demolizione (Cons. Stato n. 2930 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato determina l’acquisizione ipso iure del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale alla scadenza dei novanta giorni. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e non costitutiva, salvo che per l’eventuale area ulteriore, rispetto alla quale assume natura parzialmente costitutiva e richiede apposita motivazione. Il responsabile dell’abuso, divenuto non più titolare del bene, non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è irrogata nella misura massima solo nei casi previsti dalla legge; negli altri casi l’amministrazione deve motivare la quantificazione secondo congruità e proporzionalità.

Il Fatto

Un immobile in zona agricola era stato oggetto di un’ordinanza di demolizione per lavori in difformità dal permesso di costruire e mutamento di destinazione d’uso. Dopo un primo annullamento per difetto di motivazione di un diniego di sanatoria e un successivo rigetto di un nuovo ricorso, i Vigili Urbani accertavano l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Il Comune adottava quindi la determina di acquisizione dell’immobile, dell’area di sedime e di un’area ulteriore, applicando la sanzione amministrativa di Euro 20.000. La proprietaria presentava una nuova istanza di sanatoria, respinta per intervenuta acquisizione al patrimonio comunale. Il TAR Calabria respingeva il ricorso; proposto appello, la causa giungeva al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: la mancata ottemperanza costituisce illecito amministrativo omissivo propter rem e impone l’emanazione dell’atto di acquisizione, salvo che sia stata presentata l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 o sia provata la non imputabilità. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure alla scadenza dei novanta giorni.

Da ciò deriva il rigetto dei primi due motivi. Poiché alla scadenza del termine l’amministrazione è proprietaria del bene, il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità, difettando del titolo. Irrilevante è la mancata notifica del provvedimento di acquisizione. Il verbale di accertamento della Polizia Municipale non ha natura provvedimentale, ma funge da presupposto dell’atto dichiarativo di acquisizione, che nel caso di specie è stato adottato: non vi è spazio per un ulteriore atto.

Anche il terzo motivo è rigettato. L’atto di acquisizione ha natura vincolata e dichiarativa, il che esclude l’esigenza di comunicazione di avvio ex artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990 e di particolare motivazione quanto al potere esercitato. Resta invece l’onere di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990 per l’area ulteriore, di natura costitutiva. Nel caso concreto la determina descrive in modo puntuale immobile, area di sedime e area aggiuntiva, con indicazione delle superfici e della planimetria, offrendo motivazione logica e congrua.

È invece accolto il quarto motivo. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 impone la misura massima solo per gli abusi su aree vincolate; negli altri casi occorre motivare la quantificazione. L’atto si limita al richiamo della norma, senza esplicitare le ragioni della misura massima. Il Collegio non condivide la sentenza appellata, che ricavava la motivazione da altri atti, sostituendosi al dovere motivazionale dell’amministrazione.

Il provvedimento è pertanto annullato nella parte relativa alla sanzione, fermo il riesercizio del potere con congrua motivazione. L’appello è respinto salvo parziale accoglimento; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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